
Parere relativo alla pratica della Mascalcia
La scrivente Federazione, raggiunta da una specifica richiesta di chiarimenti in ordine
alla pratica della mascalcia con riguardo ai confini della stessa e le attività medico
veterinarie, formula il seguente parere.
Si premette che in data 21 novembre 2008 la FNOVI ha formalizzato al Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali la definizione di atto medico veterinario come di
seguito:
“Si definiscono “atto medico veterinario” le attività compiute, nel rispetto dei valori
etici e deontologici, con l’obiettivo di mantenere e promuovere la salute e il benessere degli
animali; tutte le attività di prevenzione delle malattie degli animali; tutte le procedure
diagnostiche, terapeutiche - comprese le medicine complementari – e riabilitative; le attività
relative alla protezione dell’uomo dai rischi e dai danni derivanti dalle malattie degli
animali, dal consumo di prodotti di origine animale con riguardo all’intera filiera produttiva
finalizzato alla sicurezza alimentare; le certificazioni e le prescrizioni relative a tutti gli atti
sopradescritti.
Le attività definite come atto medico veterinario sono di competenza dei medici
veterinari iscritti agli Ordini professionali.
Il Medico veterinario è responsabile di ogni atto medico veterinario eseguito
direttamente o sotto la sua supervisione e/o prescrizione”.
Questa definizione è stata elaborata per uniformare le previsioni europee con quelle
nazionali.
La FNOVI specificava inoltre in argomento che la puntuale indicazione delle
competenze veterinarie che deriva dalla definizione di “atto medico veterinario” così
elaborata, pur non avendo l’intento di definire aree di competenza esclusiva, si prefigge lo
scopo di individuare la “tipicità” delle prestazioni professionali con conseguente divieto di
svolgimento delle stesse da parte di altri soggetti, pena l’attribuzione del reato di cui all’art.
348 del Codice Penale.
Tale definizione risulta utile al fine di contrastare il grave fenomeno dell’abusivismo
professionale, ovvero l’erogazione di “prestazioni medico veterinarie” fornite da persone
carenti di una specifica formazione e puntualizza il ruolo di “bene pubblico” della medicina
veterinaria e la sua importanza e dignità nel rispetto degli obiettivi di salute animale e di
sanità pubblica che vengono dalla stessa perseguiti. L’auspicio è che da quanto esposto possa
originare un’iniziativa di ordine legislativo/regolamentare (siamo pertanto nel campo delle
proposte e non in quello delle regole stabilite).
La discussione sollevata nel merito è in corso di svolgimento ed è pertanto evidente
che tale definizione non può rappresentare il discrimine fra ciò che è atto medico veterinario e
ciò che non lo è.
Nel caso specifico della mascalcia (equina e bovina) l’unico riferimento normativo
ancora in vigore in materia è rappresentato dal Regio Decreto 25 novembre 1937, n. 2653.
Per esercitare l’attività di maniscalco basta essere iscritti alla Camera di Commercio e
nell’apposito registro degli esercenti che una volta era tenuto presso il Veterinario Provinciale
e oggi dovrebbe essere presso le ASL, cosa questa raramente riscontrabile. Per l’esercizio di
questa pratica non è richiesto (nemmeno nei Paesi Bassi dove si è insediata la prima scuola di
mascalcia bovina) il possesso di un titolo di qualificazione professionale.
Tale attività viene svolta principalmente per mitigare gli effetti negativi della
stabulazione sulla morfologia degli zoccoli oltre che al fine, non esclusivo, di prevenire
alcune malattie del piede o di correggerne gli effetti. Tuttavia, per lo meno inizialmente,
questi effetti spesso si manifestano come alterazioni della forma dell’unghione la cui
correzione è compito della mascalcia più che della medicina veterinaria.
Il confine più chiaro fra ciò che è mascalcia e ciò che è chirurgia, e quindi compito del
medico veterinario, è rappresentato dalla presenza di vasi sanguigni nei tessuti oggetto
dell’azione di taglio; l’effettuazione di manualità e procedure che comportino azioni
aggressive sui tessuti interni del piede, e che pertanto abbiano come conseguenza
emorragie del pododerma o dei tessuti profondi, è attività chirurgica e come tale deve essere
effettuata da un medico veterinario abilitato ed iscritto all’Ordine. Il trattamento aggressivo
di lesioni del pododerma, e dei difetti cornei che ne derivano, se la procedura non è
correttamente eseguita, comporta molto spesso gravi complicazioni (artriti, tenosinoviti,
osteomieliti).
Un caso a parte è quello rappresentato dalle lesioni causate dalla dermatite digitale che
molto spesso sanguinano alla semplice pulizia con garza o cotone. Si tratta di emorragie
capillari in realtà già in atto e che vengono “riattivate” dalle operazioni di pulizia. La
medicazione di queste ferite, solitamente molto superficiali (istologicamente confinate agli
strati più superficiali del derma), dovrebbe essere considerata alla stregua di una abrasione
cutanea, solitamente trattata dall’allevatore senza che ciò dia luogo a problemi, con
l’applicazione di prodotti antibiotici spray prescritti dal veterinario curante. Allo stesso modo
è accettabile che il maniscalco possa occuparsi della semplice correzione della forma degli
unghioni (compresa l’applicazione di suole ortopediche) per correggerne gli effetti dovuti alla
stabulazione.
Restando a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, ringrazio per la
consueta collaborazione e porgo un cordiale saluto.
Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)
L'Ufficio FNOVI
Avv. Maria Giovanna Trombetta
Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani
Via del Tritone, 125 - 00187 - Roma
info@fnovi.it
ufficiostampa@fnovi.it
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