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Parere relativo alla pratica della Mascalcia

La scrivente Federazione, raggiunta da una specifica richiesta di chiarimenti in ordine alla pratica della mascalcia con riguardo ai confini della stessa e le attività medico veterinarie, formula il seguente parere.

Si premette che in data 21 novembre 2008 la FNOVI ha formalizzato al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali la definizione di atto medico veterinario come di seguito:

“Si definiscono “atto medico veterinario” le attività compiute, nel rispetto dei valori etici e deontologici, con l’obiettivo di mantenere e promuovere la salute e il benessere degli animali; tutte le attività di prevenzione delle malattie degli animali; tutte le procedure diagnostiche, terapeutiche - comprese le medicine complementari – e riabilitative; le attività relative alla protezione dell’uomo dai rischi e dai danni derivanti dalle malattie degli animali, dal consumo di prodotti di origine animale con riguardo all’intera filiera produttiva finalizzato alla sicurezza alimentare; le certificazioni e le prescrizioni relative a tutti gli atti sopradescritti.

Le attività definite come atto medico veterinario sono di competenza dei medici veterinari iscritti agli Ordini professionali. Il Medico veterinario è responsabile di ogni atto medico veterinario eseguito direttamente o sotto la sua supervisione e/o prescrizione”. Questa definizione è stata elaborata per uniformare le previsioni europee con quelle nazionali.

La FNOVI specificava inoltre in argomento che la puntuale indicazione delle competenze veterinarie che deriva dalla definizione di “atto medico veterinario” così elaborata, pur non avendo l’intento di definire aree di competenza esclusiva, si prefigge lo scopo di individuare la “tipicità” delle prestazioni professionali con conseguente divieto di svolgimento delle stesse da parte di altri soggetti, pena l’attribuzione del reato di cui all’art. 348 del Codice Penale.

Tale definizione risulta utile al fine di contrastare il grave fenomeno dell’abusivismo professionale, ovvero l’erogazione di “prestazioni medico veterinarie” fornite da persone carenti di una specifica formazione e puntualizza il ruolo di “bene pubblico” della medicina veterinaria e la sua importanza e dignità nel rispetto degli obiettivi di salute animale e di sanità pubblica che vengono dalla stessa perseguiti. L’auspicio è che da quanto esposto possa originare un’iniziativa di ordine legislativo/regolamentare (siamo pertanto nel campo delle proposte e non in quello delle regole stabilite). La discussione sollevata nel merito è in corso di svolgimento ed è pertanto evidente che tale definizione non può rappresentare il discrimine fra ciò che è atto medico veterinario e ciò che non lo è.

Nel caso specifico della mascalcia (equina e bovina) l’unico riferimento normativo ancora in vigore in materia è rappresentato dal Regio Decreto 25 novembre 1937, n. 2653. Per esercitare l’attività di maniscalco basta essere iscritti alla Camera di Commercio e nell’apposito registro degli esercenti che una volta era tenuto presso il Veterinario Provinciale e oggi dovrebbe essere presso le ASL, cosa questa raramente riscontrabile. Per l’esercizio di questa pratica non è richiesto (nemmeno nei Paesi Bassi dove si è insediata la prima scuola di mascalcia bovina) il possesso di un titolo di qualificazione professionale.

Tale attività viene svolta principalmente per mitigare gli effetti negativi della stabulazione sulla morfologia degli zoccoli oltre che al fine, non esclusivo, di prevenire alcune malattie del piede o di correggerne gli effetti. Tuttavia, per lo meno inizialmente, questi effetti spesso si manifestano come alterazioni della forma dell’unghione la cui correzione è compito della mascalcia più che della medicina veterinaria. Il confine più chiaro fra ciò che è mascalcia e ciò che è chirurgia, e quindi compito del medico veterinario, è rappresentato dalla presenza di vasi sanguigni nei tessuti oggetto dell’azione di taglio; l’effettuazione di manualità e procedure che comportino azioni aggressive sui tessuti interni del piede, e che pertanto abbiano come conseguenza emorragie del pododerma o dei tessuti profondi, è attività chirurgica e come tale deve essere effettuata da un medico veterinario abilitato ed iscritto all’Ordine. Il trattamento aggressivo di lesioni del pododerma, e dei difetti cornei che ne derivano, se la procedura non è correttamente eseguita, comporta molto spesso gravi complicazioni (artriti, tenosinoviti, osteomieliti).

Un caso a parte è quello rappresentato dalle lesioni causate dalla dermatite digitale che molto spesso sanguinano alla semplice pulizia con garza o cotone. Si tratta di emorragie capillari in realtà già in atto e che vengono “riattivate” dalle operazioni di pulizia. La medicazione di queste ferite, solitamente molto superficiali (istologicamente confinate agli strati più superficiali del derma), dovrebbe essere considerata alla stregua di una abrasione cutanea, solitamente trattata dall’allevatore senza che ciò dia luogo a problemi, con l’applicazione di prodotti antibiotici spray prescritti dal veterinario curante. Allo stesso modo è accettabile che il maniscalco possa occuparsi della semplice correzione della forma degli unghioni (compresa l’applicazione di suole ortopediche) per correggerne gli effetti dovuti alla stabulazione.

Restando a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, ringrazio per la consueta collaborazione e porgo un cordiale saluto.

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)

L'Ufficio FNOVI
Avv. Maria Giovanna Trombetta
Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani
Via del Tritone, 125 - 00187 - Roma
info@fnovi.it
ufficiostampa@fnovi.it


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