Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali dei Veterinari
L O R O S E D I
Ai Componenti il Comitato Centrale
FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti
L O R O S E D I
Via e-mail - PEC
Oggetto: Appello ai Medici Veterinari dal mondo Apistico
Caro Presidente,
una delle critiche più frequenti che ci viene mossa dal mondo dell’apicoltura e che può
rappresentare un pretesto utilizzato da chi intende escludere la categoria dal settore, è la
difficoltà a reperire veterinari esperti in apicoltura.
La sperimentazione dell’Api-Bioxal, nonostante le lacune procedurali che abbiamo
prontamente segnalato al Ministero della Salute, consente al Veterinario, per la prima volta, di entrare a pieno titolo nel Settore Apistico e di iniziare un rapporto professionale con Associazioni e Apicoltori che sicuramente, per il portato professionale veterinario di cui necessita indispensabilmente il settore, è destinato a consolidarsi col tempo. E’ necessario quindi che i Veterinari interessati si rendano reperibili.
Ti rammentiamo che dal 15 giugno scorso, l’uso dell’Acido Ossalico come acaricida
in apicoltura, è consentito soltanto sotto forma di API-BIOXAL della CHEMICALS LAIF,
nell’ambito della sperimentazione approvata con n° 0011255-P dal Ministero della Salute. La sperimentazione si protrarrà sino al 31 di dicembre 2010 e il tempo ottimale di utilizzo del prodotto è proprio adesso, nei mesi di novembre e dicembre, in quanto le famiglie sono naturalmente in blocco di covata. Il prodotto non è efficace, infatti, contro la varroa presente nelle celle opercolate.
Per poterlo utilizzare, gli apicoltori necessitano di un medico veterinario che, in
possesso di autorizzazione asl alla scorta dei farmaci (art. 85 del D.L.vo n°193/206), ordina e riceve il prodotto direttamente dalla casa farmaceutica, lo consegna all’interessato, registra e segue la terapia, rileva e segnala eventuali difetti di efficacia agli enti preposti a ricevere segnalazioni di farmacovigilanza. Gli apicoltori che utilizzano l’acido ossalico in una forma farmaceutica diversa da quella sopra specificata e i veterinari che emettono ricette per l’uso in deroga di tale principio attivo, possono incorrere in pesanti sanzioni.
I Veterinari prescrittori di Api-Bioxal, sono esentati dall’effettuare la denuncia di
Varroasi (Art. 1 del Reg. di Pol. Vet. n° 320/54) alle autorità sanitarie territorialmente
competenti. La malattia è stata dichiarata endemica sul territorio nazionale dal Centro
Referenza e siamo in attesa della nuova ordinanza sulla Varroatosi che dovrebbe prevedere l’obbligo di notifica di presenza di Varroa ( effettuata dagli allevatori all’atto della denuncia annuale di possesso degli alveari), in luogo dell’obbligo di denuncia di malattia in atto.
Per facilitare il reperimento dei Medici Veterinari aderenti alla sperimentazione da parte dei singoli apicoltori, delle associazioni di categoria, delle ASL e degli Ordini dei veterinari provinciali, la FNOVI ha allestito una lista dei veterinari in oggetto, direttamente consultabile sul sito FNOVI da chiunque sia interessato al reperimento di un collega aderente alla sperimentazione.
Affinché i nomi dei medici veterinari aderenti siano inseriti nella lista, siamo a
chiedere la loro iscrizione con le seguenti modalità.
Il collega interessato invia all’indirizzo email: ufficiostampa@fnovi.it i seguenti dati: Ordine provinciale di appartenenza e numero iscrizione all’Albo, cognome e nome, recapito telefonico e indirizzo e-mail.
Ti segnalo che la Tua collaborazione finalizzata a informare tutti gli iscritti che esiste
tale opportunità in risposta ai bisogni dell’utenza è importantissima. Colmeremo in questo modo un vuoto professionale grave, che ha provocato l’ingresso nel settore di figure laiche che si sono sostituite in tutto ai medici veterinari.
Confido in voi dunque.
Cordiali saluti.
Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)
Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani
Via del Tritone, 125
00187 - Roma
Codice Fiscale 96203850589
+39.06.4881190 - 485923
+39.06.4744332
+39.335.6417192
info@fnovi.it info@pec.fnovi.it ufficiostampa@fnovi.it
Facendo seguito alle comunicazioni già intercorse (prot. n. 2738/2010/F/mgt del 2
luglio u.s. e prot. n. 282972010/F/mgt del 12 luglio u.s., nonché il prot. n. 3136/2010/F/mgt
del 3 agosto u.s.) relative all’uso dell’acido ossalico in apicoltura e alla sperimentazione
dell’API-BIOXAL autorizzata dal Ministro della Salute (n. 0011255-P del 15.06.2010), la
scrivente Federazione intende divulgare i contenuti di una recente nota ministeriale diramata
in argomento lo scorso 5 agosto (DGSA 0014671-P-05/08/2010 - “Impiego di acido ossalico
per il trattamento degli apiari infestati da Varroa destructor”.).
La nota (che si trasmette in allegato) ribadisce che l’uso dell’acido ossalico, sostanza
farmacologicamente attiva, priva come tale di regolare autorizzazione all’immissione in
commercio, non può essere consentito per il trattamento della varroa. La normativa vigente
prevede un uso in deroga di medicinali veterinari preparati estemporaneamente da un
farmacista solo in mancanza di medicinali veterinari autorizzati. Il Ministero della Salute
ricorda che esistono in commercio 5 specialità medicinali veterinarie aventi indicazioni
terapeutiche specifiche contro la varroa (APIGUARD® – API LIFE VAR® – APISTAN ® –
APIVAR ® - THYMOVAR ®) idonee all’uso previsto. Indica che allo stato attuale, l’unica
modalità prevista per l’utilizzo del formulato in oggetto è quella sperimentale, col prodotto
API-BIOXAL, autorizzata ai sensi della circolare 25.09.1996 n.14 alla quale possono
partecipare sia i singoli apicoltori che le associazioni.
Nel richiamare integralmente le istruzioni per aderire alla sperimentazione già fornite
con la nota FNOVI del 3 agosto u.s (prot. n. 3136/2010/F/mgt), si coglie l’occasione per
correggere quanto comunicato in ordine alle istruzioni per il dosaggio del farmaco, con
particolare riferimento ai quantitativi indicati per la preparazione dello sciroppo (confusi –
nella scorsa nota – con il totale di sciroppo da usare per la soluzione della busta di APIBIOXAL).
In particolare, la posologia e modalità di utilizzo dell’API-BIOXAL, così come
riportate sulla confezione, prevede di sciogliere completamente il contenuto dell’intera
confezione da 35 g di API-BIOXAL in 500 ml di una soluzione acquosa (1:1) acqua e
saccarosio. Il trattamento con un’unica somministrazione deve essere fatto gocciolando
la soluzione sugli alveari con apposita siringa, nella dose di 5 ml per favo/telaino
occupato dalle api.
Il prodotto, pur non avendo alcun tempo di <>, non deve essere usato
durante la produzione ma prima o dopo il relativo raccolto di miele. Il trattamento va eseguito
in assenza di melario.
Confidando sia dato alla presente comunicazione la più ampia diffusione possibile, si
ringrazia per la consueta attenzione e collaborazione e si rinvia alla lettura di quanto
pubblicato in argomento sul portale della FNOVI lo scorso 4 agosto
(http://www.fnovi.it/index.php?pagina=visualizza-notizia&ricerca=&tipo=1&id=1211&nextpage=&anno=).
La Federazione – facendo seguito alle comunicazioni già intercorse in argomento (prot.
n. 2738/2010/F/mgt del 2 luglio u.s. e
prot. n. 2829/2010/F/mgt
del 12 luglio u.s.) – torna a parlare di api, di sperimentazione dell’API BIOXAL e del
primario ruolo affidato al Medico
veterinario. La Sperimentazione autorizzata dal Ministero della Salute (n. 0011255-P del
15.06.2010) potrà coinvolgere tutti gli alveari presenti sul territorio nazionale e, come già
comunicato, avrà luogo durante il secondo semestre di quest’anno, per quindi concludersi il
prossimo 31 dicembre 2010.
La Chemicals Laif, ditta farmaceutica produttrice del prodotto a base di acido ossalico
e autorizzata alla sperimentazione, ha annunciato alle associazioni operanti nel settore l’avvio
della sperimentazione clinica fornendo informazioni su come aderire al progetto. In
particolare ha illustrato che l’adesione alla sperimentazione dovrà essere espressamente
annunciata dall’apicoltore o dalla azienda apistica previa sottoscrizione del “consenso
informato alla sperimentazione” (Modulo B) con successivo invio alla stessa ditta
farmaceutica che, a sua volta, avrà cura di trasmetterne una copia al Ministero della Salute.
Il medico veterinario al quale gli operatori nel settore si rivolgeranno (regolarmente
iscritto all’albo e autorizzato alla detenzione delle scorte di medicinali veterinari ai sensi
dell’art. 85 del D. Lgs. n. 193/2006) sarà responsabile dello stoccaggio del prodotto e della
comunicazione alla ASL competente per territorio (quella di residenza dell’apicoltore)
dell’adesione alla sperimentazione da parte dell’azienda apistica o dell’apicoltore. Tale
comunicazione dovrà essere effettuata attraverso la compilazione e l’invio per posta (racc.
a.r.), o a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), di un modulo
(Modulo A) in cui
dovranno essere indicati i dati identificativi dell’azienda apistica o dell’apicoltore, il numero
di alveari da trattare e il numero delle confezioni del prodotto da utilizzare. Anche questo
documento dovrà essere inviato alla ditta farmaceutica la quale si farà carico di trasmetterne
una copia al Ministero della Salute.
Presso il veterinario sarà quindi stoccato il prodotto in sperimentazione in arrivo dalla
ditta farmaceutica che acquisirà l’indirizzo di destinazione del prodotto dal modulo di
ordinazione (Modulo C) inviato dall’apicoltore o dalla Associazione. Il Veterinario
provvederà alla consegna del prodotto all’apicoltore, dopo aver registrato la transazione del
farmaco in base a quanto previsto dall’art 84, comma 4. del D. Lgs. n. 193/2006. È corretto
ricordare che la transazione del farmaco dal veterinario all’allevatore avverrà tramite
l’apposizione della firma del veterinario nel registro dei farmaci detenuto indistintamente da
tutti gli apicoltori. Il veterinario conserverà per 3 anni la modulistica compilata e firmata
(Mod. A+B+C) così come l’apicoltore (5 anni).
Il veterinario raccoglierà le eventuali segnalazioni di possibili reazioni avverse o
qualsiasi altra segnalazione da parte dell’apicoltore che ha in cura le api a mezzo dell’apposito
modulo ministeriale di farmacovigilanza che farà recapitare ai referenti centri regionali di
farmacovigilanza competenti per territorio ove ha sede l’azienda apistica e contestualmente al
Ministero.
Una nota ministeriale dello scorso 23 luglio, ripresa da una nuova comunicazione della
Chemicals Laif ha chiarito che non rientra nelle competenze del veterinario libero
professionista (che lavori per conto delle associazioni o dell’apicoltore/azienda apistica) la
parte della sperimentazione che attiene alla raccolta dei dati sperimentali.
La sperimentazione prevede quindi le seguenti principali attività:
Compete al medico veterinario la compilazione e sottoscrizione del modulo A
Compete all’apicoltore la compilazione e sottoscrizione del modulo B;
Compete al medico veterinario – unitamente all’apicoltore – la compilazione e
sottoscrizione del modulo C (l’ordinazione può esser fatta anche dall’associazione di
categoria, per conto dei propri associati).
I moduli A e B vanno quindi inviati
alla CHEMICALS LAIF SRL per e-mail all’indirizzo info@chemicalslaif.it o
via fax al n. 049/628501
alla ASL competente per territorio con raccomandata a.r. o PEC.
L’azienda Apistica o l’apicoltore dovranno conservare copia di tutti i documenti
compilati e inviati.
Si ritiene infine utile fornite informazioni circa il corretto uso del farmaco. In
particolare si chiarisce che si prepara uno sciroppo unendo 500 ml di acqua distillata con 500
g di zucchero e vi si scioglie il contenuto di una busta di API-BIOXAL. La soluzione così
ottenuta va somministrata per gocciolamento sui favi del nido e negli spazi interfavo, in dose
di 5 ml/telaino coperto di api, in un’unica somministrazione. La soluzione è sufficiente per il
trattamento di 10 alveari.
Il prodotto non ha alcun tempo di sospensione ma è sempre buona regola eseguire ogni
terapia in assenza di melario. Il trattamento va effettuato in assenza di covata in quanto
l’acido ossalico non ha alcuna efficacia sulla la varroa presente nella covata opercolata.
Pertanto il periodo di trattamento consigliato è il tardo autunno o inizio inverno (Centro e
Nord Italia), oppure, in seguito al blocco artificiale di covata, al 21° o 24° giorno dalla
segregazione della regina.
L’apicoltore dovrà ordinare una congrua quantità di prodotto: alla fine della
sperimentazione i quantitativi di prodotto a lui consegnati dal veterinario devono
corrispondere alla somma di quelli utilizzati con la rimanenza. Ogni eventuale discrepanza
dovrà essere motivata.
Oggetto: Tabella di consultazione dei prodotti antivarroa consentiti
La Federazione – facendo seguito alle comunicazioni già intercorse in argomento (prot. n.
2738/2010/F/mgt del 2 luglio u.s.) – trasmette in allegato una tabella che elenca i prodotti antivarroa
consentiti in Italia.
Come già comunicato anche sul proprio portale1, il gruppo di lavoro istituito dalla FNOVI
sulle problematiche dell’Apicoltura ha realizzato una tabella di facile consultazione che, oltre ad
elenca i prodotti antivarroa consentiti in Italia, ne illustra le modalità di utilizzo e le dosi, utile al
Veterinario che voglia indirizzare l’apicoltore verso una scelta oculata e corretta dei trattamenti
antivarroa.
Le linee di indirizzo per il contenimento del parassita sono attualmente quelle di effettuare un
trattamento estivo (fine luglio – primi agosto) ed uno invernale, indispensabili per la sopravvivenza
delle famiglie. La tecnica del blocco di covata consente di <> da dentro le celle
opercolate, dove si riproduce; la sua messa a nudo sulle api adulte, lo rende più facilmente aggredibile
dai principi attivi a nostra disposizione.
Oggetto: Avviata la sperimentazione
La Federazione ha recentemente diffuso sul proprio portale1 la notizia che il Ministero della
Salute, rispondendo alle numerose sollecitazioni ricevute a proposito delle problematiche legate
all’utilizzo dell’acido ossalico in apicoltura, ha avviato una fase di sperimentazione del formulato API
BIOXAL, un nuovo prodotto anti-varroa a base di acido ossalico.
Durante la sperimentazione – consentita dal 15 giugno al 31 dicembre 2010 – gli apicoltori
interessati dovranno prenotare il prodotto presso la propria associazione apistica o direttamente alla
Ditta produttrice ed avvalersi della collaborazione di un medico veterinario libero professionista che
si renderà responsabile dello stoccaggio del medicinale e della comunicazione alla ASL competente
per territorio dell’adesione alla sperimentazione da parte dell’azienda apistica/apicoltore. Al medico
veterinario competerà inoltre la raccolta delle eventuali segnalazioni di possibili reazioni avverse o
qualsiasi altra segnalazione da parte dell’apicoltore che ha in cura le api.
Anche le Associazioni apistiche potranno aderire alla sperimentazione avvalendosi della
collaborazione di un Veterinario regolarmente iscritto all’Albo in modo da poter fornire ai propri
associati tutta la assistenza necessaria alla buona riuscita della sperimentazione.
Ciò detto, Ti invito ad informare i tuoi iscritti di quanto sopra espresso, affinché i colleghi
interessati a lavorare nel settore Apistico si mettano al più presto in contatto con le associazioni e con
gli apicoltori.
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Genova Piazzale Bligny 2 - 16141 Genova - tel.: 010.58.24.78 - fax: 010.57.69.336/337 - info@ordineveterinarigenova.org