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Circolare Fnovi n° 04/2006 del 20/04/06 Legge 49
del 21-02-2006 e modifiche della normative sugli
stupefacenti – Obblighi dei medici
veterinari.
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI
AI MEMBRI DEL COMITATO
CENTRALE
AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI
L O R O S E D
I
OGGETTO: Legge 49
del 21-02-2006 e modifiche della normativa sugli
stupefacenti – Obblighi dei medici
veterinari.
Caro
Presidente,
nella legge in oggetto, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27/2/2006 e che è
entrata in vigore il giorno 28/2/2006, gli articoli dal
4-bis si-no al 4-vicies ter contengono numerose
modifiche alle norme del D.P.R. 309/90 recante, come è
noto, il T.U. delle leggi in materia di
stupefacenti.
Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 76 del
31/3/2006 è stato poi pubblicato il D.M. 10 marzo
2006
di approvazione del nuovo ricettario
per la prescrizione dei farmaci stupe-facenti, che
entrerà in vigore dal 15-4-2006.
Le maggiori
innovazioni riguardano: 1) una diversa
classificazione delle tabelle dei medicinali
stupefacenti; 2) la durata della ricetta per la
prescrizione di medicinali stupefacenti, unificata a 30
giorni, sia per la terapia del dolore severo di origine
neoplastica o degenerativa, sia per altre indicazioni
terapeutiche (prima era di 30 giorni per i medicinali
dell’allegato III-bis prescritti per la terapia del
dolore, di 8 giorni per le prescri-zioni mediche e di 3
giorni per quelle veterinarie per altre indicazioni
terapeuti-che); 3) l’abolizione della ricetta
madre-figlia distribuita dagli Ordini e l’impiego di un
u-nico ricettario ministeriale a ricalco in triplice
copia, sia per i medici chirurghi che per i medici
veterinari.
Al fine di agevolare la comprensione
ed il rispetto delle nuove norme, si allega di seguito
un prospetto delle applicazioni pratiche che riguardano
i medici veterinari e gli Ordini
provinciali.
CLASSIFICAZIONE DELLE
SOSTANZE SUTUPEFACENTI.
La suddivisione degli
stupefacenti nelle precedenti Tabelle I-VI è stata
sostituita da una ripartizione in due Tabelle, la
Tabella I e la Tabella II, la quale, a sua volta, è
suddivisa nelle sezioni A, B, C, D, E.
La Tabella
I comprende tutte le sostanze individuate come
stupefacenti o psico-trope suscettibili di
abuso.
Nella Tabella II sono riportati i principi
attivi dei medicinali (quindi anche diver-se sostanze
presenti nella tabella I), suddivisi in cinque sezioni
da A a D, a seconda del maggiore o minore potere di
indurre dipendenza. Per ciascuna di queste sezioni vige
un regime di prescrizione diverso.
Per quanto
riguarda i farmaci d’interesse veterinario, rientrano
nella Tabella II, sezione A: medicinali contenenti
ketamina, morfina, metadone, fentanyl, ossimorfone,
flunitrazepam e buprenorfina (orale e iniettabile),
pentobarbital; nella Tabella II, sezio-ne B: sostanze
per preparazioni galeniche a base di butorfanolo,
diazepam ed altre ben-zodiazepine, fenobarbital,
pentazocina, tramadolo; nella Tabella II, sezione C:
medici-nali contenenti pentazocina, fenobarbital; nella
Tabella II, sezione D: composizioni ad uso diverso da
quello parenterale, contenenti associazioni o bassi
dosaggi delle sostanze della sezione A, medicinali in
forma iniettabile contenenti diazepam, lorazepam e
mida-zolam; nella Tabella II, sezione E, forme orali di
diazepam ed altre benzodiazepine, ol-tre ad altre
sostanze delle sezioni A e B, a bassi
dosaggi.
ACQUISTO DI MEDICINALI A BASE
DI SOSTANZE STUPEFACENTI E DI SOSTANZE PSICOTROPE DA
PARTE DI MEDICI CHIRURGHI E MEDICI VETERINARI (ART.
42).
Viene mantenuta la facoltà per i medici,
i veterinari, i direttori sanitari o i respon-sabili di
ospedali e case di cura, i titolari di gabinetto per
l’esercizio delle professioni sanitarie di
approvvigionarsi da grossisti e farmacie, per esigenze
terapeutiche, dei me-dicinali compresi nella Tabella II,
sezioni A, B, e C, tramite la richiesta in triplice
co-pia (non è previsto un modulo ufficiale), facendone
scorta in quantità adeguata al con-sumo previsto.
L’acquisto invece di medicinali appartenenti alla
Tabella II, sezioni D ed E avviene tramite la normale
ricetta veterinaria in triplice copia per l’acquisto di
scorte di medicinali.
Come nel sistema
previgente, il farmacista riceve tre copie, ne trattiene
una quale documento giustificativo dello scarico dal
registro, ne restituisce una al richiedente con il
timbro di spedizione dei medicinali e trasmette l’altra
alla propria ASL.
Gli adempimenti di
registrazione del carico e dello scarico su apposito
registro conforme alle disposizioni di legge (tipo il
Registro Buffetti 3317-110) sono rimasti in-variati e
riguardano i medicinali compresi nella Tabella II,
sezioni A, B e C.
PRESCRIZIONI DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEI MEDICI VETERINARI (ART.
43).
Le prescrizioni mediche devono essere
effettuate utilizzando esclusivamente le ri-cette
indicate, in funzione delle sezioni di appartenenza dei
medicinali prescritti.
1) Prescrizione di
medicinali compresi nella Tabella II, sezione A: a.
Ricetta: ricetta a ricalco modello ministeriale
(distribuita dalle ASL). Modello di ricetta del DM
31-3-2006 e, nelle more della sua stampa e
distribuzione, del modello del DM 24-5-2001 modificato
dal DM 4-4-2003 b. Numero copie: triplice copia a
ricalco. Di tali copie, una è conservata dal far-macista
e l’originale e una copia dall’assistito. Al medico
veterinario non rima-ne alcuna copia. c.
Prescrizione: un solo medicinale per una cura di durata
non superiore a trenta giorni, ad eccezione dei
medicinali di cui all’allegato III-bis (buprenorfina,
co-deina, diidrocodeina, fentanyl, idrocodone,
idromorfone, metadone, morfina, ossicodo-ne,
ossimorfone) utilizzati per la terapia del dolore severo
di origine neoplastica o de-generativa, per i quali la
ricetta può comprendere fino a due medicinali diversi
tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi
differenti per una cura di du-rata non superiore a
trenta giorni.
Il presente modello è altresì
utilizzato, come autoprescrizione, dai medici e dai
ve-terinari ai fini di approvvigionamento per uso
professionale urgente (ma non per scorta) per la terapia
del dolore con i medicinali di cui all’allegato III-bis.
In questi casi il me-dico od il veterinario tiene un
apposito registro, non soggetto a vidimazione, in cui
an-nota i trattamenti effettuati.
d.
Elementi della ricetta: 1) cognome e nome
del proprietario dell’animale; 2) dizione “uso
veterinario” nello spazio destinato ai bollini
autoadesivi per i farmaci di-spensati in regime di
SSN; 3) specie, razza e sesso dell’animale in cura
nello spazio riservato al codice del paziente; 4)
dose prescritta, posologia e modo di
somministrazione; 5) indirizzo e numero telefonico
professionali del medico; 6) data e firma del
medico; 7) timbro personale del
medico.
e. Termine di validità della
ricetta: trenta giorni. f. Adempimenti del
farmacista: 1) Controllo della regolarità della
ricetta 2) Annotazione degli estremi di un documento
dell’acquirente 3) Annotazione della data di
spedizione e apposizione del timbro della farmacia 4)
Annotazione del prezzo praticato (art. 37, RD
1706/38) 5) Conservazione di una copia della ricetta
per due anni dall’ultima registrazione nel regi-stro
entrata e uscita stupefacenti.
2)
Prescrizione di medicinali compresi nella Tabella II,
sezione B, C e D: a. Ricetta: Ricetta semplice non
ripetibile b. Termine di validità della ricetta:
trenta giorni. c. Adempimenti del farmacista: 1)
Controllo della regolarità della ricetta; 2)
Annotazione della data di spedizione e apposizione del
timbro della farmacia; 3) Conservazione di una copia
della ricetta per due anni dall’ultima registrazione nel
registro entrata e uscita stupefacenti, per i medicinali
compresi nella tabella II, sezioni B e C, e per sei mesi
per i medicinali compresi nella tabella II, sezione D
(art. 5, d.lgs. 539/92).
3) Prescrizione
di medicinali compresi nella Tabella II, sezione
E:
a. Ricetta: Ricetta semplice
ripetibile per i medicinali ad uso veterinario e non
ripetibile per i medicinali ad uso umano per uso
improprio b. Termine di validità della ricetta:
trenta giorni. c. Adempimenti del farmacista: 1)
Controllo della regolarità della ricetta; 2)
Annotazione della data di spedizione e apposizione del
timbro (in merito all’obbligatorietà di tale
adempimento, previsto dall’art. 4, dlgs. 539/92, sono
attesi chiarimenti).
RICETTARIO
MADRE-FIGLIA DISTRIBUITO DAGLI
ORDINI.
Con il DM 10 marzo 2006 di
approvazione del nuovo ricettario per la prescrizione
dei farmaci stupefacenti, entrato in vigore il
15-4-2006, sono stati aboliti i ricettari ma-dre-figlia
di colore giallo-verde distribuiti dagli Ordini. I
medici veterinari dovranno pertanto restituire agli
Ordini i loro ricettari non utilizzati e gli Ordini
provvederanno al-la loro restituzione al Ministero della
Salute, magazzino centrale del materiale profilatti-co,
via dei Carri Armati n. 13, 00159 Roma, ai fini della
loro distruzione.
I nuovi ricettari
ministeriali, conformi al DM di cui sopra, stampato a
cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
saranno distribuiti ai centri di riferimento regionali e
quindi a ciascuna ASL, dove potranno essere ritirati dai
medici chirurghi e dai medici veterinari. In attesa che
questi nuovi ricettari siano disponibili, potranno
es-sere utilizzati i ricettari ministeriali conformi DM
24-5-2001, modificato dal DM 4-4-2003, già disponibili
presso le ASL.
Cordiali
saluti.
IL
PRESIDENTE (Dott. Domenico
D’Addario)
SITO FNOVI - Gazzetta Ufficiale n. 76 del
31/3/2006 - D.M. 10 marzo 2006
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