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OPINAMENTO PARCELLE
Chiarimenti - Circolare n. 4/2007 F.N.O.V.I.
Roma, 12 aprile 2007
Prot. n. 2290/2007/F/mgt
Circolare n. 4/2007
Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali
L O R O S E D I
Oggetto: Opinamento delle parcelle a richiesta degli iscritti a seguito delle
disposizioni del “Decreto Bersani” – Chiarimenti
Gentile Presidente,
l’art. 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla
Legge 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto l’abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari
che prevedevano, con riferimento alle attività libero professionali, l’obbligatorietà delle tariffe
minime con conseguente soppressione del principio di inderogabilità dei minimi tariffari.
Devono pertanto ritenersi pienamente vigenti le disposizioni di cui all’art. 2233 del codice
civile il quale fissa una gerarchia nei criteri di liquidazione dei compensi, indicando, in primo luogo,
l’accordo delle parti e, in via subordinata, le tariffe professionali, ovvero gli usi e, in estremo
subordine, la decisione del giudice previo parere obbligatorio (anche se non vincolante) delle
associazioni professionali.
Deve rammentarsi che le tariffe dei medici veterinari non erano espresse in fonti normative,
ma erano rimesse alla valutazione e statuizione delle singole assemblee degli iscritti, e che il divieto
di deroga ai minimi tariffari era espresso da una norma deontologica che non è più rinvenibile nel
nuovo Codice Deontologico adottato dal Consiglio Nazionale lo scorso dicembre 2006.
Le disposizioni del Decreto Bersani non hanno inciso sul potere attribuito al Consiglio
dell’Ordine di rilasciare pareri in materia di liquidazione delle parcelle a richiesta degli iscritti, non
essendovi alcun riferimento e, tanto meno, alcuna abrogazione esplicita delle disposizioni degli
ordinamenti professionali che attribuiscono tale potere agli Ordini, né delle disposizioni di cui all’art.
636 del codice di procedura civile
Si coglie l’occasione per chiarire che il parere di congruità reso dal Consiglio dell’Ordine
costituisce titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo a carico del cliente inadempiente.
L’opinamento sulla parcella assume valore solo nella fase dell’emissione del decreto
ingiuntivo. La parcella vistata dal competente Ordine professionale, che costituisce titolo idoneo per
l’emissione del decreto ingiuntivo a carico del cliente, non ha infatti valore probatorio nel successivo
ed eventuale giudizio ordinario e non è vincolante per il giudice in ordine alla liquidazione degli
onorari, costituendo una semplice dichiarazione unilaterale del professionista.
Qualora il professionista “creditore”, in luogo del procedimento sommario di cui al decreto
ingiuntivo3, intendesse invece avviare per il recupero del proprio credito un processo ordinario di
cognizione, non sarà necessario far opinare la propria parcella in quanto in questo caso gli spetterà
fornire in giudizio gli elementi dimostrativi della propria pretesa.
Al fine di ottenere l’opinamento delle parcelle, si ricorda ai colleghi che è necessario:
- redigere un’istanza in marca amministrativa da 14,62 Euro intestata al Consiglio
dell’Ordine contenente una, sia pur succinta, relazione descrittiva dell’attività svolta
(vedi facsimile allegato);
- depositare due copie firmate della prenotula in cui siano specificate le singole voci
degli onorari;
- consegnare la relazione clinica e/o comunque tutta la documentazione collegata
all’attività professionale prestata (documentazione che verrà riconsegnata al richiedente a opinamento
avvenuto);
- allegare n. 1 marca amministrativa da 14,62 Euro (che sarà apposta sul parere che
verrà rilasciato).
Per le parcelle opinate verrà emessa una attestazione di opinamento sottoscritta dal Presidente
del seguente tenore: “Il Consiglio Direttivo dell’Ordine di _________, dopo aver esaminato l’istanza
presentata dal proprio iscritto Dr./Dr.ssa ____________, stimata l’attività professionale espletata e
visionato i documenti offerti in esame, dichiara che gli onorari richiesti sono congrui.
Ciò con riferimento al valore degli onorari indicati nello studio indicativo in materia di compensi professionali
del medico veterinario divulgato dalla Federazione che è stato adottato come parametro per le tariffe
applicabili”.
Confidando di aver fornito in modo esaustivo i chiarimenti da più parti sollecitati in
argomento, si inviano i migliori saluti.
II Presidente (Dott. Gaetano Penocchio)
facsimile di domanda opinamento parcelle (word - 23 kb)
CIRCOLARE F.N.O.V.I. in Acrobat Reader (.pdf - 268 kb)
OPINAMENTO PARCELLE (circolare 06/2006)
CIRCOLARE N. 4/2007 SUL SITO F.N.O.V.I.
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