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Circolare Fnovi n° 08/2006 del 08/06/2006 Prescrizione in materia di stupefacenti – D.M. 10 marzo 2006
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI
AI MEMBRI DEL COMITATO
CENTRALE
AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI
L O R O S E D
I
OGGETTO:
Prescrizione in materia di stupefacenti – D.M. 10 marzo
2006 – Approvazione del ricettario per la prescrizione
dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A e
all'allegato III-bis al D.P.R. del 9 ottobre 1990, n.
309, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272,
convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio
2006, n. 49 (Pubblicato nella G.U. 31 marzo 2006, n. 76)
– Nota ministeriale.
Gentile
Presidente, con la Circolare n. 4/2006 dello scorso 10
aprile 2006 (prot. n. 978/2006/F/av) la scrivente
Federazione provvedeva ad informarTi in ordine alle
modifiche intervenute nella normativa in materia di
stupefacenti e, sempre in quella occasione, già
accennava al DM 10 marzo 2006 con il quale si
introduceva il nuovo modello della ricetta ministeriale
speciale a “madre –figlia” per la prescrizione dei
medicinali stupefacenti.
Ad integrazione di
quanto già illustrato e per completezza di informazione,
si trasmette in allegato il testo della nota del
Ministero della Salute (prot. n.
DGFMD/VIII/PC.I.a.c/14480 del 19 aprile 2006) nella
quale sono state evidenziate le novità introdotte al
fine di agevolare l’attività degli operatori e degli
organi di controllo (all. 1).
Si segnala altresì
che il MINSAL, Dipartimento dell’Innovazione, Direzione
Generale dei farmaci e dei dispositivi medici – Ufficio
Centrale Stupefacenti, facendo seguito alla nota innanzi
indicata, con successiva comunicazione dello scorso 11
maggio (prot. n. DGFMD/VIII/PC.I.a.c/17392) ha precisato
che nel punto dove è indicato: “ . . composizione a base
di codeina o diidrocodeina in associazione con altri
principi attivi prescritti per il trattamento del dolore
severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa:
ricetta autocopiante il farmacista non deve trattenerla.
. ” l’affermazione “il farmacista non deve
trattenerla” deve essere corretta con: “ . .
il farmacista non deve conservarla per due anni
come giustificativo per lo scarico nel registro di
entrata e uscita delle sostanze stupefacenti e
psicotrope”.
La nota ministeriale si
conclude ricordando che la ricetta è conservata dal
farmacista per sei mesi se non è inviata al SSN ai fini
del rimborso.
Si rammenta infine che sul sito
del Ministero della Salute, all’indirizzo www.ministerosalute.it è
presente un’area tematica dedicata ai “medicinali e
stupefacenti” nella quale è possibile rinvenire tutta la
normativa esistente in argomento.
Restando a
disposizione per quanto altro dovesse occorrere, colgo
l’occasione per inviare distinti saluti.
IL
PRESIDENTE (Dott. Gaetano
Penocchio)
DOCUMENTI ALLEGATI
Allegato n.1:
DM 10 marzo 2006 - Approvazione
del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui
alla tabella II, sezione A e all’allegato III-bis al
decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre
1990, n. 309, come modificato dalla legge 21 febbraio
2006, n.49. D.P.R.309/90, modificato dalla legge n.
49/2006 – artt. 42, 63 e 64. (file PDF,
dimensione 130 KB, apre su nuova finestra)
SITO FNOVI - Gazzetta Ufficiale n. 76 del
31/3/2006 - D.M. 10 marzo 2006
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