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DECRETO 10 marzo 2006
Approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci
Approvazione del ricettario per
la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella
II, sezione A e all'allegato III-bis al decreto
del Presidente della Repubblica del 9 ottobre
1990, n. 309, come modificato dal decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 272, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n.
49. (GU n. 76 del
31-3-2006)
IL MINISTRO DELLA
SALUTE
Visto il testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n.
309 e successive modificazioni ed integrazioni, di
seguito indicato come «testo unico»; Vista la
legge 8 febbraio 2001, n. 12, concernente «Norme
per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici
oppiacei nella terapia del dolore», che integra e
modifica il testo unico; Visto il decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n.
49, recante «Misure urgenti per garantire la
sicurezza ed i finanziamenti per le prossime
Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita'
dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni
per favorire il recupero di tossicodipendenti
recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309»; Considerato che l'art. 43, commi 1 e 4,
come riformulato dalla legge 21 febbraio 2006, n.
49, prevede che i medici chirurghi e i medici
veterinari prescrivano i medicinali compresi nella
tabella II, sezione A, di cui all'art. 14 dello
stesso testo unico su apposito ricettario
approvato con decreto del Ministero della salute e
che tali ricette siano compilate in duplice copia
a ricalco per i medicinali non forniti dal
Servizio sanitario nazionale e in triplice copia a
ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio
sanitario nazionale; Considerato che il comma 2
del nuovo testo del citato art. 43 del testo unico
detta specifiche previsioni per la prescrizione
dei medicinali ricompresi nell'allegato
III-bis; Visto il decreto del Ministro della
sanita' del 24 maggio 2001, concernente
«Approvazione del ricettario per la prescrizione
dei farmaci di cui all'allegato III-bis al decreto
del presidente della Repubblica del 9 ottobre
1990, n. 309, introdotto dalla legge 8 febbraio
2001, n. 12», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 133 dell'11 giugno 2001; Visto il decreto
del Ministro della salute del 4 aprile 2003
concernente «Modifiche ed integrazioni al decreto
del Ministro della sanita' del 24 maggio 2001»
concernente «Approvazione del ricettario per la
prescrizione dei farmaci di cui all'allegato
III-bis al decreto del Presidente della Repubblica
del 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dalla legge
8 febbraio 2001, n. 12», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 122 del 28 maggio
2003; Considerato che i citati decreti
ministeriali di approvazione del ricettario per la
prescrizione dei medicinali compresi nell'allegato
III-bis gia' prevedevano un ricettario in triplice
copia a ricalco, come oggi richiesto anche per la
prescrizione dei medicinali compresi nella tabella
II, sezione A; Ritenuto, pertanto, di approvare
un unico ricettario che consenta le prescrizioni
di tutti i medicinali compresi nella tabella II,
sezione A e nell'allegato III-bis del testo unico,
confermando le disposizioni concernenti la stampa
del ricettario gia' a suo tempo
emanate; Considerata la necessita' di
facilitare la distribuzione dei ricettari per la
prescrizione dei farmaci di cui all'allegato
III-bis e della tabella II, sezione A del testo
unico; Preso atto che nella regione autonoma a
statuto speciale Valle d'Aosta e nelle provincia
autonoma di Bolzano vige istituzionalmente il
sistema del bilinguismo; Ritenuto opportuno
consentire, in via transitoria, ai medici e ai
veterinari di poter effettuare le prescrizioni di
medicinali compresi nella tabella II, sezione A e
nell'allegato III-bis del testo unico utilizzando
il ricettario gia' approvato con decreto del
Ministro della sanita' del 24 maggio 2001 e
successive modificazioni ed
integrazioni; Considerato che sul territorio
nazionale e' ancora disponibile il ricettario a
madre-figlia di tipo unico previsto dalla
previgente formulazione dell'art. 43, comma 2 del
testo unico, ma che le caratteristiche di tale
ricettario sono difformi da quelle previste
dall'attuale formulazione del citato art.
43;
Decreta:
Art. 1. 1. E'
approvato il ricettario, con le relative norme
d'uso, di cui agli allegati I, II, III e IV al
presente decreto. 2. Le ricette, in triplice
copia autocopiante, sono confezionate in
blocchetti da trenta, e sono numerate
progressivamente. 3. La stampa del ricettario
e' effettuata a cura dell'istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato. 4. Le regioni e province
autonome comunicano annualmente al Ministero della
salute - Ufficio centrale stupefacenti il
fabbisogno di ricettari necessari alle aziende
sanitarie locali. 5. I ricettari sono
consegnati, a cura dell'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato, ai centri di riferimento
regionali individuati dalle regioni e province
autonome, che provvedono alla distribuzione alle
aziende sanitarie locali. Il trasporto dei
ricettari deve avvenire in presenza delle forze
dell'ordine o di un tecnico della prevenzione
dell'azienda sanitaria locale con qualifica di
Ufficiale di polizia giudiziaria. 6. Le aziende
sanitarie locali provvedono alla distribuzione
delle ricette ai medici ed ai veterinari operanti
nel territorio di competenza, in ragione del
fabbisogno preventivato dagli stessi. Le ricette
sono consegnate al medico o al veterinario oppure
ad una persona da essi delegata a provvedere al
ritiro degli stessi. 7. Le aziende sanitarie
locali provvedono alla conservazione dei ricettari
in appositi locali opportunamente
custoditi.
Art.
2. 1. Per le esigenze della regione
autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta e'
consentito l'uso del modello di ricetta di cui
all'allegato II del presente decreto. 2. Per le
esigenze della provincia autonoma di Bolzano e'
consentito l'uso del modello di ricetta di cui
all'allegato III del presente
decreto.
Art. 3. 1. Nel
periodo di tempo necessario alla stampa e alla
distribuzione dei ricettari secondo quanto
previsto dal presente decreto, i medici e i
veterinari sono autorizzati ad usare i ricettari
approvati con decreto del Ministro della sanita'
del 24 maggio 2001 e successive integrazioni e
modificazioni, fino ad esaurimento delle scorte,
rispettando le norme d'uso di cui all'allegato IV
del presente decreto. Art. 4. 1. Il ricettario
a madre-figlia di tipo unico previsto dalla
formulazione dell'art. 43, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n.
309 e successive modificazioni ed integrazioni,
vigente prima dell'entrata in vigore della legge
n. 49 del 2006, non e' piu' utilizzabile per la
prescrizione dei medicinali compresi nelle tabelle
di cui al testo unico richiamato in premessa. I
possessori dei ricettari di cui al presente comma
consegnano tali ricettari ai rispettivi ordini
professionali che provvederanno alla loro
restituzione al Ministero della salute - magazzino
centrale del materiale profilattico - via dei
Carri Armati n. 13 - 00159 Roma, ai fini della
relativa distruzione.
Art.
5. 1. Sono abrogati i decreti del
Ministro della sanita' del 24 maggio 2001 e del
Ministro della salute del 4 aprile 2003,
richiamati nelle premesse, fatto salvo quanto
disposto dall'art. 7 del decreto del Ministro
della salute del 4 aprile
2003.
Art. 6. 1. Il
presente decreto entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 10 marzo
2006
Il Ministro: Storace
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