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OPINAMENTO PARCELLE

Norme e procedure
Circolare n. 6/2006 F.N.O.V.I. del 25/05/2006


Gentile Presidente,

la scrivente Federazione, avendo recentemente riscontrato numerose richieste di chiarimenti in riferimento all'argomento meglio descritto in oggetto, espone quanto segue.

L'opinamento delle parcelle e attività prevista in capo ai Consigli Direttivi degli Ordini ai quali spetta il compito di verificare la correttezza formale delle parcelle. Per opinamento, infatti, si intende la verifica della parcella professionale confrontata con il disciplinare d'incarico, gli elaborati prodotti e le prestazioni svolte.

Merita rammentare che i Consigli Direttivi degli Ordini, nell'opinare le parcelle, non possono entrare nel merito della prestazione stessa, vale a dire: se la prestazione e stata eseguita correttamente o meno, se la prestazione è stata realmente eseguita o, se al contrario, la prestazione professionale non è mai stata effettuata. Il Consiglio Direttivo, non avendo la titolarità per eseguire tale indagine, basa la propria valutazione esclusivamente sulle dichiarazioni fornite e firmate dal professionista il quale, pertanto, si assume integralmente la responsabilità per la esatta rispondenza dei dati forniti al Consiglio Direttivo circa le prestazioni effettuate e gli importi esposti.

E' opportuno prevedere che il professionista presenti al Consiglio Direttivo dell'Ordine una istanza in carta semplice in cui chiede di voler concedere il visto sulla parcella relativa alle prestazioni professionali realizzate. A detta istanza devono allegarsi l'originale della parcella su cui si chiede di ottenere la vidimazione, corredata con tutti gli elementi idonei ad individuare il cliente (il proprietario o detentore dell'animale); una autodichiarazione o nota esplicativa, debitamente sottoscritta (meglio se su carta intestata del medico veterinario), nella quale rinvenire la descrizione del caso, l'illustrazione della diagnosi e della terapia applicata. Si ritiene altresi opportuno allegare tutti i documenti/referti relativi all'incarico e, comunque, tutta 1'eventuale documentazione che il professionista ritenesse utile al chiarimento ed alia caratterizzazione delle prestazioni effettuate.

Successivamente al ricevimento di cui sopra il Consiglio Direttivo dell'Ordine, verificata la regolarità della documentazione, restituirà la parcella opinata al proprio iscritto che ne abbia fatto richiesta, sempre che lo stesso sia in regola con il pagamento delle tasse annuali e che, all'atto del ritiro della vidimazione e della documentazione, abbia versato la tassa dovuta all'Ordine per l'opinamento delle parcelle: tassa il cui ammontare - così come tutti i contributi necessari a garantire il buon funzionamento dell'Ordine - è stato stabilito ed adottato dall'Ordine stesso.

L'art. 4 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 - Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse attribuisce al Consiglio dell'Ordine, fra gli altri, uno specifico potere tributario poiché conferisce allo stesso la capacità di imporre, con facoltà di determinarne l'ammontare, "una tassa annuale, una tassa per Viscrizione nell'albo...", prevedendo le modalità di riscossione e le sanzioni derivanti dal mancato pagamento. Sempre riconducibile al citato potere tributario è la previsione che compete altresì all'Ordine determinare l'ammontare di "...una tassa per il rilascio del certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari".

Dottrina e giurisprudenza hanno chiarito la natura di tassa dei contributi innanzi citati, nel senso che essi si configurano come corrispettivo dei servizi resi dall'organo professionale all'iscritto e consistenti, per quanto e al momento al nostro esame, nella verifica della correttezza formale delle parcelle e nel consequenziale rilascio dell'opinamento, atto questo di stretta rilevanza con l'interesse patrimoniale dell'iscritto.

Da quanto enunciato deriva che l'assolvimento dell'obbligo di versamento della tassa di opinamento ha natura di condizione sospensiva ai fini dell'ottenimento di quanto richiesto all'Ordine il quale può legittimamente rifiutarsi di rilasciare all'iscritto la parcella vistata se questi non versi quanto dovuto.

Si segnala che esiste giurisprudenza in argomento che ha confermato che il mancato pagamento della tassa di opinamento è in contrasto con il dovere di corrispondere i contributi dovuti agli organi ordinistici, non realizzando detta condotta soltanto un inadempimento di carattere monetario ma anche una specifica inosservanza, da parte dell'iscritto, dei provvedimenti del Consiglio Direttivo dell'Ordine.

Restando a disposizione per quanto altro dovesse occorrere, colgo l'occasione per inviare distinti saluti.

II Presidente (Dott. Gaetano Penocchio)



CIRCOLARE N. 6/2006 SUL SITO F.N.O.V.I.

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