
LEGGI
Regolamento sulla pubblicità sanitaria deliberato dal C.C. nella seduta del 04/05/1995
I N D I C E
FEDERAZIONE
NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI VETERINARI ITALIANI
F.N.O.V.I.
REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITÀ SANITARIA
DELIBERATO
DAL C.C. NELLA SEDUTA DEL 04/05/1995
APPROVATO DAL CONSIGLIO
NAZIONALE NELLA SEDUTA STRAORDINARIA DEL 7/05/1995
EMENDATO A
SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 26/2/99, N. 42 (G.U. S.G.
N. 50 DEL 2/3/99) E DELLA L. 14/10/99, N. 362 (G.U. S.G. N. 247 DEL
20/10/99).
MODIFICATO SU PROPOSTA DEL COMITATO CENTRALE DAL
CONSIGLIO NAZIONALE NELLA SEDUTA ORDINARIA DEL
5/04/2003
___________________________
Visto il T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio
1934, n. 1265; Visto il D.L. 13 settembre 1946, n. 233; Visto
il D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854; Vista la L. 23 dicembre 1978,
n. 833; Vista la L. 8 novembre 1984, n. 750; Visto il D.L. 22
giugno 1991, n. 230; Vista la L. 5 febbraio 1992, n.
175; Visto il D.M. 16 settembre 1994, n. 657; Vista la L. 26
febbraio 1999, n. 42; Vista la L. 14 ottobre 1999, n.
362; Visto il Codice Deontologico degli Ordini dei Medici
Veterinari, approvato dal Comitato Centrale della F.N.O.V.I. il 20
marzo 1993 e dal Consiglio Nazionale il 3 aprile 1993; Si
promulga il seguente regolamento concernente la Pubblicità Sanitaria
per gli esercenti la professione di Medico Veterinario.
Articolo 1 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per
:
A) PUBBLICITÀ SANITARIA: Qualsiasi messaggio
diretto al pubblico teso a far conoscere l'attività professionale
veterinaria esercitata in forma domiciliare, presso studi e
strutture sanitarie private.
B) VETERINARIO: Laureato in Medicina veterinaria, iscritto
all'Albo provinciale dei veterinari.
C) STUDIO
VETERINARIO: Ambiente personale e privato, in cui il
Veterinario esercita la professione.
D) STUDIO
VETERINARIO ASSOCIATO: Ambiente personale e privato, ove
operano più sanitari in forma associata, in cui però è fatto salvo
il principio del riconoscimento della personalità delle prestazioni
e delle responsabilità del singolo professionista.
E)
AMBULATORIO VETERINARIO: Struttura veterinaria avente
individualità ed organizzazione propria ed autonoma, in cui uno o
più veterinari esercitano la professione.
F) CLINICA
VETERINARIA PRIVATA - CASA DI CURA VETERINARIA - OSPEDALE
VETERINARIO: Struttura veterinaria con organizzazione
complessa, dotata di ambienti di ricovero, dove vengono assicurati
assistenza e servizi di diagnosi e cura con presenza continua nelle
24 ore, di almeno un veterinario.
G) LABORATORIO
VETERINARIO D'ANALISI: Struttura veterinaria dove si
effettuano, per conto terzi, indagini diagnostiche strumentali di
carattere fisico, immunologico, microbiologico e chimico-clinico,
con rilascio dei relativi referti. Il responsabile è un
veterinario.
H) DIRETTORE RESPONSABILE: Veterinario
che organizza e dirige una delle strutture di cui alle lett. E,F,G;
sovrintende altresì all'uso delle apparecchiature ed alla protezione
del personale ivi operante. Lo stesso Veterinario può assumere
l'incarico di responsabile di una o più delle strutture
citate.
I) TITOLO DI STUDIO: Titolo di Dottore in
Medicina Veterinaria, conseguito presso Università italiana o
straniera riconosciuto dallo Stato italiano.
L) TITOLI
ACCADEMICI: Titolo di Professore, di Dottorato di ricerca o
di Ricercatore universitario, attestato da Facoltà di Medicina
Veterinaria di Università italiana o straniera, riconosciuto dallo
Stato italiano. I titoli accademici possono essere utilizzati,
ai fini della pubblicità sanitaria, solo se consentita l'attività
libero professionale.
M) TITOLO DI
SPECIALIZZAZIONE: Titolo di specialista conseguito presso
Università italiane o straniere, quando riconosciuto dallo Stato
italiano.
N) ONORIFICENZE: Onorificenze concesse o
riconosciute dallo Stato italiano.
O) TARGHE: 1 -
STUDI: Le targhe per gli studi veterinari, prive di qualsiasi
componente luminosa ovvero illuminante, debbono essere costituite da
materiale compatto non deteriorabile, della dimensione massima di
3.000 centimetri quadrati ciascuna (di norma cm. 50 x cm. 60), salvo
il rispetto di disposizioni particolari previste da leggi o
regolamenti. I caratteri debbono essere "a stampatello" e non
superare la grandezza di cm. 8. Le targhe possono contenere solo
le seguenti indicazioni: a) nome, cognome, indirizzo, numero
telefonico ed eventuale recapito, orario delle visite o di
apertura; b) titoli di studio, titoli accademici, titoli di
specializzazione, senza abbreviazioni che possano indurre in
equivoco; c) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato
italiano. Le targhe non possono contenere alcun grafico, disegno,
figura o simbolo ad eccezione di quello rappresentativo della
professione, individuato nel Caduceo su croce azzurra. È fatto
obbligo, comunque, riportare il numero e la data dell'autorizzazione
rilasciata dal Sindaco. Possono essere apposte tante targhe
quanti sono gli ingressi utilizzati dallo studio. Le targhe vanno
apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività; quando l'edificio
insiste in un complesso recintato le targhe possono essere apposte
anche sulla recinzione;
2 - STUDI ASSOCIATI: Ogni veterinario
che operi in studi associati, può installare una propria targa, nel
rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al n.1;
3 -
AMBULATORI VETERINARI - CLINICHE VETERINARIE PRIVATE - CASE DI CURA
VETERINARIE - OSPEDALI VETERINARI - LABORATORI VETERINARI D'ANALISI:
Le targhe per ambulatori, cliniche, ospedali e laboratori, prive di
qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante, debbono essere
costituite da materiale compatto non deteriorabile, della dimensione
massima di 6.000 centimetri quadrati ciascuna (di norma cm. 60 x cm.
100), salvo il rispetto di disposizioni particolari previste da
leggi o regolamenti. I caratteri debbono essere "a stampatello" e
non superare la grandezza di centimetri 12. Le targhe possono
contenere le seguenti indicazioni: indirizzo, numero telefonico,
orario delle visite o di apertura. Il testo riguardante le
eventuali attività specialistiche, nonché i nomi ed i titoli
professionali dei titolari di ciascuna branca specialistica, deve
essere composto con caratteri "a stampatello" di grandezza non
superiore a centimetri 8, salvo che per il direttore sanitario la
cui grandezza non potrà comunque superare i centimetri 12. Le
targhe non possono contenere alcun grafico, disegno, figura o
simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione,
individuato nel Caduceo su croce azzurra. Sulla targa è
consentito riportare eventualmente la denominazione o ragione
sociale della struttura nonché i segni distintivi dell'impresa ai
sensi della normativa vigente. Spetta comunque all'Ordine competente
per territorio approvare, ai fini pubblicitari, il testo e la
denominazione o ragione sociale scelta per la struttura, al fine di
verificare la rispondenza ai principi del Codice deontologico. È
fatto obbligo, altresì, riportare il nome, cognome e titoli
professionali del veterinario responsabile della direzione sanitaria
della struttura, nonché il numero e la data dell'autorizzazione
rilasciata dalla Regione o dall'Ente dalla stessa
preposto. Possono essere apposte tante targhe quanti sono gli
ingressi utilizzati dalla struttura. Quando l'edificio insiste in
un complesso recintato, le targhe possono essere apposte anche sulla
recinzione.
La pubblicità concernente l'esercizio della
professione, quando non è svolta in studi o strutture, deve rifarsi
alle previsioni di cui al punto 1.
P) INSEGNE: Le
insegne per ambulatori, cliniche, case di cura, ospedali e
laboratori, i cui eventuali elementi luminosi e/o illuminati non
devono essere intermittenti o lampeggianti, nè programmati in modo
da dare un messaggio variabile, debbono essere costituite da
materiale non deteriorabile, della dimensione massima di 20.000
centimetri quadrati ciascuna (di norma cm. 100 x cm. 200), salvo il
rispetto di particolari disposizioni previste da leggi o
regolamenti. Le insegne possono contenere le seguenti
indicazioni: a) indirizzo, numero telefonico, orario delle visite
o di apertura; b) eventuali attività specialistiche assicurate
nella struttura, purché accompagnate dalla indicazione del nome,
cognome, titoli accademici e di specializzazione del o dei titolari
di ciascuna branca. È fatto obbligo, comunque, riportare il nome,
cognome ed i titoli professionali del veterinario responsabile della
direzione sanitaria della struttura, nonché il numero e la data
dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione o dall'Ente dalla
stessa preposto. Le insegne non possono contenere grafici,
disegni o simboli, ad eccezione di quello rappresentativo della
professione, individuato nel Caduceo su croce azzurra o di quello
che segnala, per le strutture di cui alle lett. E-F (Ambulatorio
veterinario - Clinica veterinaria privata - Casa di cura veterinaria
- Ospedale veterinario), un servizio di pronto soccorso, se
attivato. Sull'insegna è consentito riportare eventualmente la
denominazione o ragione sociale della struttura nonché i segni
distintivi dell'impresa ai sensi della normativa vigente. Spetta
comunque all'Ordine competente per territorio approvare, ai fini
pubblicitari, il testo e la denominazione o ragione sociale scelta
per la struttura, al fine di verificare la rispondenza ai principi
del Codice deontologico. Le insegne possono essere collocate
orizzontalmente, verticalmente o a bandiera purché fisse, sopra
l'edificio o su sostegno aderente all'edificio stesso. Quando
l'edificio insiste in un complesso recintato, l'insegna può essere
apposta anche sulla recinzione. L'insegna a bandiera può
riportare il messaggio pubblicitario su ambo i lati. Per ogni
struttura può essere apposta una insegna sull'edificio o sulla
recinzione ed una insegna a bandiera.
Q) INSERZIONI SUGLI
ELENCHI TELEFONICI, GUIDE E ANNUARI: 1 - Per quanto attiene
alle inserzioni destinate all'"elenco ufficiale degli abbonati al
telefono" è possibile collocare una o più inserzioni. Le inserzioni
medesime devono rispondere alle seguenti caratteristiche1
: a) occupare uno spazio non superiore a 50 centimetri quadrati
(di norma cm 5 x cm 10); b) avere carattere e colore tipografico
conformi a quelli normalmente usati dalla Società concessionaria del
servizio pubblico telefonico; c) non contenere riquadri e
sottolineature volti ad evidenziare il testo dell'inserzione
medesima; d) riportare il testo autorizzato con esclusione di
qualsiasi grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo
rappresentativo della professione o di quello che segnala, laddove
esista, un servizio di pronto soccorso attivato;
1
Modifica apportata con delibera del Consiglio Nazionale
nell'Assemblea del 5 aprile 2003
1/A - Per gli esercenti
la professione a domicilio o in studi, il testo può contenere le
seguenti indicazioni: a) nome, cognome, indirizzo, numero
telefonico ed eventuale recapito, orario delle visite o di
apertura; b) titoli di studio, titoli accademici, titoli di
specializzazione, senza abbreviazioni che possano indurre in
equivoco; c) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato
italiano.
Il testo deve riportare il numero e la data
dell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco.
1/B - Per le
strutture (ambulatorio veterinario - clinica veterinaria privata -
casa di cura veterinaria - ospedale veterinario - laboratorio
veterinario di analisi), il testo può contenere le seguenti
indicazioni: a) indirizzo, numero telefonico, orario delle visite o
di apertura; b) eventuali attività specialistiche assicurate
nella struttura, purché accompagnate dalla indicazione del nome,
cognome, titoli accademici e di specializzazione del o dei titolari
di ciascuna branca. È fatto obbligo, comunque, riportare il nome,
cognome ed i titoli professionali del veterinario responsabile della
direzione sanitaria della struttura, nonché il numero e la data
dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione o dall'Ente dalla
stessa preposto.
Nella inserzione è consentito riportare
eventualmente la denominazione o ragione sociale della struttura
nonché i segni distintivi dell'impresa, ai sensi della normativa
vigente. Spetta comunque all'Ordine competente per territorio
approvare, ai fini pubblicitari, il testo e la denominazione o
ragione sociale scelta per la struttura, al fine di verificare la
rispondenza ai principi del Codice deontologico.
2 - Per
quanto riguarda le inserzioni sulle guide "Pagine Gialle", alla voce
"Veterinari", valgono le disposizioni di cui al punto 1, 1/A e
1/B. Nel caso in cui compaia esclusivamente quanto autonomamente
pubblicato (a favore di tutti gli utenti) dalla società
concessionaria, non è richiesta l'autorizzazione da parte
dell'Ordine.
3 - Nelle altre guide o negli annuari contenenti
inserzioni destinate all'informazione, che non pongono alcuna
limitazione nei confronti di qualsiasi richiesta di inserzione e che
sono volte esclusivamente a dare diffusione a nominativi per
categoria professionale, si possono riportare soltanto cognome e
nome, indirizzo e recapiti telefonici.
R) INSERZIONI SU
GIORNALI E PERIODICI: Le inserzioni sui periodici destinati
esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie (*) e su
giornali quotidiani e periodici di informazione(§), debbono essere
stampate con caratteri di grandezza non superiore a mm. 8, in una
superficie non superiore a 50 centimetri quadrati (di norma cm 5 x
cm 10), con l'esclusione di elementi grafici e di impaginazione,
tendenti ad evidenziare il testo a scopi promozionali, nonché di
disegni, figure, fotografie o simboli ad eccezione del simbolo
rappresentativo della professione o di quello che segnala, laddove
esista, un servizio di pronto soccorso (art. 1 lett. E-F). Il
testo che può contenere le indicazioni della lettera O punto 3 deve
riportare il numero e la data dell'autorizzazione della Regione o
dell'Ente da essa preposto. Sulle inserzioni è consentito
riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale della
struttura nonchè i segni distintivi dell'impresa, ai sensi della
normativa vigente. Spetta comunque all'Ordine competente per
territorio approvare, ai fini pubblicitari, il testo e la
denominazione o ragione sociale scelta per la struttura, al fine di
verificare la rispondenza ai principi del Codice deontologico. Non
sono consentiti inserti o allegati pubblicitari nelle riviste di cui
sopra.
(*) Così come modificato dalla L. 26/2/99, n. 42 (G.U.
s.g. n. 50 del 2/3/99). (§) Così come modificato dalla L.
14/10/99, n. 362 (G.U. s.g. n. 247 del 20/10/99).
S)
RICETTARI - CARTE INTESTATE: Cartacei su cui vengono
impartite prescrizioni terapeutiche, rilasciati certificazioni o
referti. Debbono contenere il nome e cognome e l'indirizzo del
firmatario della ricetta. Possono inoltre riportare il numero
telefonico ed eventuale recapito, l'orario delle visite o di
apertura, i titoli di studio, i titoli accademici, i titoli di
specializzazione, senza abbreviazioni che possano indurre in
equivoco e le onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato
italiano. È consentito ai sanitari che operano in una struttura
veterinaria riportare eventualmente la denominazione o ragione
sociale della struttura stessa. Quanto sopra è applicabile salvo
disposizioni diverse per previsione di legge.
T) CARTELLI
SEGNALETICI: I cartelli segnaletici, non luminosi e/o
illuminati, realizzati con materiale non deteriorabile, di forma
rettangolare, della dimensione non superiore a 4000 centimetri
quadrati ciascuno possono riportare soltanto la dizione: studio
veterinario, studio veterinario associato, ambulatorio veterinario,
clinica veterinaria privata, casa di cura veterinaria, ospedale
veterinario, laboratorio veterinario d'analisi, l'indirizzo in cui
sono ubicati e il simbolo rappresentativo della professione, la
riproduzione di una freccia stilizzata direzionale se il cartello
non sia stato realizzato a forma di "freccia", salvo il rispetto di
disposizioni particolari previste da leggi o regolamenti, nonché la
distanza in metri. È possibile aggiungere la dizione "PRONTO
SOCCORSO" se attivato. L'uso di tale strumento di informazione,
il luogo di installazione ed il numero dei predetti cartelli sono
subordinati al parere favorevole dell'Ordine
competente.
U) PRONTO SOCCORSO: Attività connessa
con la struttura veterinaria di cui alle lett. E-F (Ambulatorio
veterinario - Clinica veterinaria privata - Casa di cura veterinaria
- Ospedale veterinario), dove si assicurano prestazioni continue di
urgenza nelle 24 ore con la presenza in sede di almeno un
veterinario. Il simbolo è rappresentato da una croce azzurra
sistemata in un riquadro della stessa pubblicità ove è riportato il
termine "PRONTO SOCCORSO" con caratteri a stampatello.
V)
AMBULANZA VETERINARIA: Unità mobile destinata esclusivamente
al trasporto di animali e utilizzata da o per conto delle strutture
di cui alle lett. E-F (Ambulatori - Cliniche - Case di cura -
Ospedali) per finalità di recupero di soggetti bisognevoli di cure
urgenti. Sulla predetta unità mobile, di colore uniforme, dovrà
essere riportato solo il termine "AMBULANZA VETERINARIA" con
caratteri a stampatello di colore rosso e croce azzurra.
Articolo 2 Pubblicità Sanitaria
La pubblicità sanitaria deve essere sempre e
comunque contenuta nei limiti imposti dalla dignità della
Professione e trovare rigorosa rispondenza tra le attività
pubblicizzate e quelle in concreto assicurate.
Articolo 3 Pubblicità consentita
La pubblicità sanitaria è consentita, nel rispetto
delle leggi vigenti, nelle seguenti forme: 1 - per i
professionisti che non operano in studi o strutture sanitarie sono
ammesse le seguenti forme di pubblicità: a) targa presso
l'abitazione; b) inserzioni sull'elenco telefonico e sulla guida
telefonica denominata "Pagine Gialle", alla voce
"Veterinari";
2 - per i professionisti che operano in studi
professionali sono ammesse le seguenti forme di pubblicità: a)
apposizione di targhe presso lo studio professionale; b)
inserzioni sull'elenco telefonico e sulla guida telefonica
denominata "Pagine Gialle", alla voce "Veterinari";
3 - per
gli AMBULATORI VETERINARI, le CLINICHE VETERINARIE PRIVATE, le CASE
DI CURA VETERINARIE, gli OSPEDALI VETERINARI ed i LABORATORI
VETERINARI D'ANALISI, sono ammesse le seguenti forme di
pubblicità: a) apposizione di targhe presso la struttura
sanitaria; b) apposizione di insegne presso la struttura
sanitaria; c) inserzioni sull'elenco telefonico e sulla guida
telefonica denominata "Pagine Gialle", alla voce "Veterinari"; d)
inserzioni su periodici destinati esclusivamente agli esercenti le
professioni sanitarie (*) e su giornali quotidiani e periodici di
informazione(§).
(*) Così come modificato dalla L. 26/2/99,
n. 42 (G.U. s.g. n. 50 del 2/3/99). (§) Così come modificato
dalla L. 14/10/99, n. 362 (G.U. s.g. n. 247 del
20/10/99).
Articolo 4 Ricettari
Il Veterinario deve inviare copia della propria
ricetta prestampata e/o timbrata, debitamente firmata, all'Ordine di
appartenenza e a quello relativo alla Provincia in cui abitualmente
esercita, al fine di consentire la rispondenza dei dati riportati
sulla ricetta stessa con quelli previsti dalle norme. L'Ordine deve
richiedere la modifica dei dati riportati nel ricettario quando
ritenuti non conformi 2 .
2 Modifica
apportata con delibera del Consiglio Nazionale nell'Assemblea del 5
aprile 2003
Articolo 5 Autorizzazione per la Pubblicità sanitaria
degli esercenti la professione veterinaria.
Per la pubblicità a mezzo targhe e inserzioni
contemplate dall'art.1, lett. O punti 1 e 2 e lett. Q punti 1 e 2 è
necessaria l'autorizzazione del Sindaco che la rilascia previo
nulla-osta dell'Ordine presso il quale è iscritto il veterinario
richiedente. Quando l'attività a cui si riferisce l'annuncio sia
svolta in provincia diversa da quella di iscrizione all'Albo
professionale, il nulla-osta è rilasciato dall'Ordine della
provincia nella quale viene diffuso l'annuncio stesso. A tal
fine, il professionista deve presentare domanda al Sindaco
attraverso l'Ordine competente, corredata da dettagliata descrizione
della targa o della inserzione. L'Ordine, verificata la rispondenza
degli elaborati alle norme di legge ed al presente regolamento,
entro trenta giorni dalla presentazione, inoltra la domanda ed il
nulla-osta all'Autorità comunale, o rigetta l'istanza, dando
comunicazione all'interessato, motivandone il rigetto.
Articolo 6 Autorizzazione per la Pubblicità Sanitaria
delle Strutture Sanitarie Veterinarie.
1 - La pubblicità sanitaria a mezzo targhe, insegne
ed inserzioni relative alle strutture soggette ad autorizzazione
(ambulatori, cliniche, case di cura, ospedali e laboratori), è
autorizzata dalla Regione o dall'Autorità appositamente delegata
dalla Regione (Comune), sentito l'Ordine professionale di competenza
fino a quando non saranno, per obbligo di legge, costituite le
Federazioni regionali degli Ordini. L'Ordine deve garantire circa il
possesso e la validità dei titoli accademici e scientifici riportati
nella richiesta, nonchè la rispondenza delle targhe, insegne,
inserzioni alle norme di legge ed al presente regolamento. 2 - Le
inserzioni periodici destinati esclusivamente agli esercenti le
professioni sanitarie (*) e su giornali quotidiani e periodici di
informazione(§)seguono l'iter autorizzativo del punto 1 del presente
articolo e vengono concesse nel rispetto delle norme di cui all'art.
1 lett. R del presente regolamento.
(*) Così come modificato
dalla L. 26/2/99, n. 42 (G.U. s.g. n. 50 del 2/3/99). (§) Così
come modificato dalla L. 14/10/99, n. 362 (G.U. s.g. n. 247 del
20/10/99).
Articolo 7 Servizi di pubblica utilità -
Informazione
L'Ordine professionale può divulgare periodicamente
note informative al pubblico su studi e strutture di cui alle lett.
E-F-G (ambulatorio veterinario - clinica veterinaria privata - casa
di cura veterinaria - ospedale veterinario - laboratorio veterinario
di analisi), presenti ed operanti su un determinato
territorio.
Articolo 8 Rettifiche - Richieste
1 - Gli Ordini professionali possono richiedere al
Ministero della Sanità interventi atti a disporre la rettifica di
informazioni e notizie su argomenti di carattere veterinario
controversi, forniti al pubblico in modo unilaterale attraverso la
stampa o i mezzi di comunicazione radiotelevisivi. 2 - I
responsabili delle reti radiofoniche e televisive sono tenuti a
fornire agli Ordini, su loro richiesta, il testo integrale dei
comunicato, interviste, programmi o servizi concernenti argomenti
veterinari trasmessi dalle reti medesime, secondo la previsione
della Legge 5 febbraio 1992, n. 175.
Articolo 9 Divieti
1. - Gli esercenti le professioni sanitarie e le
strutture di cui alle lett. E-F (Ambulatorio veterinario - Clinica
veterinaria privata - Casa di cura veterinaria - Ospedale
veterinario), (e cioè gli esercenti le professioni sanitarie di cui
all'art. 1, L. 5 febbraio 1992, n. 175, nonchè le strutture
sanitarie di cui all'art. 4, della L. 5 febbraio 1992, n. 175),
possono effettuare la pubblicità nelle forme consentite dalla
normativa vigente e nel limite di spesa del 5 per cento del reddito
dichiarato per l'anno precedente 3 (*). 2 - Ogni forma di
pubblicità non contemplata nel presente regolamento non è
consentita.
(*) Così come modificato dalla L. 26/2/99, n. 42
(G.U. s.g. n. 50 del 2/3/99).
3 Per il primo
anno di attività, in assenza di dati relativi all'anno precedente,
si farà riferimento al minimo reddituale previsto
dall'ENPAV.
Articolo 10 Sanzioni
Le infrazioni al presente regolamento verranno
perseguite ai sensi degli articoli 38 e seguenti del D.P.R. 5 aprile
1950, n. 221 e a norma degli articoli 3-5 e 8 della Legge 5 febbraio
1992, n. 175.
[Il progresso Veterinario]

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