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Regolamento sulla pubblicità sanitaria
deliberato dal C.C. nella seduta del 04/05/1995



I N D I C E





FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI VETERINARI ITALIANI F.N.O.V.I.

REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITÀ SANITARIA

DELIBERATO DAL C.C. NELLA SEDUTA DEL 04/05/1995

APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE NELLA SEDUTA STRAORDINARIA DEL 7/05/1995

EMENDATO A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE
DELLA L. 26/2/99, N. 42 (G.U. S.G. N. 50 DEL 2/3/99) E DELLA L. 14/10/99, N. 362 (G.U. S.G. N. 247 DEL 20/10/99).

MODIFICATO SU PROPOSTA DEL COMITATO CENTRALE DAL CONSIGLIO NAZIONALE NELLA SEDUTA ORDINARIA DEL 5/04/2003

___________________________

Visto il T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il D.L. 13 settembre 1946, n. 233;
Visto il D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la L. 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la L. 8 novembre 1984, n. 750;
Visto il D.L. 22 giugno 1991, n. 230;
Vista la L. 5 febbraio 1992, n. 175;
Visto il D.M. 16 settembre 1994, n. 657;
Vista la L. 26 febbraio 1999, n. 42;
Vista la L. 14 ottobre 1999, n. 362;
Visto il Codice Deontologico degli Ordini dei Medici Veterinari, approvato dal Comitato Centrale della F.N.O.V.I. il 20 marzo 1993 e dal Consiglio Nazionale il 3 aprile 1993;
Si promulga il seguente regolamento concernente la Pubblicità Sanitaria per gli esercenti la professione di Medico Veterinario.







Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per :

A) PUBBLICITÀ SANITARIA:
Qualsiasi messaggio diretto al pubblico teso a far conoscere l'attività professionale veterinaria esercitata in forma domiciliare, presso studi e strutture sanitarie private.

B) VETERINARIO:
Laureato in Medicina veterinaria, iscritto all'Albo provinciale dei veterinari.

C) STUDIO VETERINARIO:
Ambiente personale e privato, in cui il Veterinario esercita la professione.

D) STUDIO VETERINARIO ASSOCIATO:
Ambiente personale e privato, ove operano più sanitari in forma associata, in cui però è fatto salvo il principio del riconoscimento della personalità delle prestazioni e delle responsabilità del singolo professionista.

E) AMBULATORIO VETERINARIO:
Struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma, in cui uno o più veterinari esercitano la professione.

F) CLINICA VETERINARIA PRIVATA - CASA DI CURA VETERINARIA - OSPEDALE VETERINARIO:
Struttura veterinaria con organizzazione complessa, dotata di ambienti di ricovero, dove vengono assicurati assistenza e servizi di diagnosi e cura con presenza continua nelle 24 ore, di almeno un veterinario.

G) LABORATORIO VETERINARIO D'ANALISI:
Struttura veterinaria dove si effettuano, per conto terzi, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico, immunologico, microbiologico e chimico-clinico, con rilascio dei relativi referti. Il responsabile è un veterinario.

H) DIRETTORE RESPONSABILE:
Veterinario che organizza e dirige una delle strutture di cui alle lett. E,F,G; sovrintende altresì all'uso delle apparecchiature ed alla protezione del personale ivi operante. Lo stesso Veterinario può assumere l'incarico di responsabile di una o più delle strutture citate.

I) TITOLO DI STUDIO:
Titolo di Dottore in Medicina Veterinaria, conseguito presso Università italiana o straniera riconosciuto dallo Stato italiano.

L) TITOLI ACCADEMICI:
Titolo di Professore, di Dottorato di ricerca o di Ricercatore universitario, attestato da Facoltà di Medicina Veterinaria di Università italiana o straniera, riconosciuto dallo Stato italiano.
I titoli accademici possono essere utilizzati, ai fini della pubblicità sanitaria, solo se consentita l'attività libero professionale.

M) TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE:
Titolo di specialista conseguito presso Università italiane o straniere, quando riconosciuto dallo Stato italiano.

N) ONORIFICENZE:
Onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato italiano.

O) TARGHE:
1 - STUDI: Le targhe per gli studi veterinari, prive di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante, debbono essere costituite da materiale compatto non deteriorabile, della dimensione massima di 3.000 centimetri quadrati ciascuna (di norma cm. 50 x cm. 60), salvo il rispetto di disposizioni particolari previste da leggi o regolamenti. I caratteri debbono essere "a stampatello" e non superare la grandezza di cm. 8.
Le targhe possono contenere solo le seguenti indicazioni:
a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito, orario delle visite o di apertura;
b) titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione, senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco;
c) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato italiano.
Le targhe non possono contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo ad eccezione di quello rappresentativo della professione, individuato nel Caduceo su croce azzurra.
È fatto obbligo, comunque, riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco.
Possono essere apposte tante targhe quanti sono gli ingressi utilizzati dallo studio.
Le targhe vanno apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività; quando l'edificio insiste in un complesso recintato le targhe possono essere apposte anche sulla recinzione;

2 - STUDI ASSOCIATI: Ogni veterinario che operi in studi associati, può installare una propria targa, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al n.1;

3 - AMBULATORI VETERINARI - CLINICHE VETERINARIE PRIVATE - CASE DI CURA VETERINARIE - OSPEDALI VETERINARI - LABORATORI VETERINARI D'ANALISI: Le targhe per ambulatori, cliniche, ospedali e laboratori, prive di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante, debbono essere costituite da materiale compatto non deteriorabile, della dimensione massima di 6.000 centimetri quadrati ciascuna (di norma cm. 60 x cm. 100), salvo il rispetto di disposizioni particolari previste da leggi o regolamenti. I caratteri debbono essere "a stampatello" e non superare la grandezza di centimetri 12.
Le targhe possono contenere le seguenti indicazioni: indirizzo, numero telefonico, orario delle visite o di apertura.
Il testo riguardante le eventuali attività specialistiche, nonché i nomi ed i titoli professionali dei titolari di ciascuna branca specialistica, deve essere composto con caratteri "a stampatello" di grandezza non superiore a centimetri 8, salvo che per il direttore sanitario la cui grandezza non potrà comunque superare i centimetri 12.
Le targhe non possono contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione, individuato nel Caduceo su croce azzurra.
Sulla targa è consentito riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale della struttura nonché i segni distintivi dell'impresa ai sensi della normativa vigente. Spetta comunque all'Ordine competente per territorio approvare, ai fini pubblicitari, il testo e la denominazione o ragione sociale scelta per la struttura, al fine di verificare la rispondenza ai principi del Codice deontologico.
È fatto obbligo, altresì, riportare il nome, cognome e titoli professionali del veterinario responsabile della direzione sanitaria della struttura, nonché il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione o dall'Ente dalla stessa preposto.
Possono essere apposte tante targhe quanti sono gli ingressi utilizzati dalla struttura.
Quando l'edificio insiste in un complesso recintato, le targhe possono essere apposte anche sulla recinzione.

La pubblicità concernente l'esercizio della professione, quando non è svolta in studi o strutture, deve rifarsi alle previsioni di cui al punto 1.

P) INSEGNE:
Le insegne per ambulatori, cliniche, case di cura, ospedali e laboratori, i cui eventuali elementi luminosi e/o illuminati non devono essere intermittenti o lampeggianti, nè programmati in modo da dare un messaggio variabile, debbono essere costituite da materiale non deteriorabile, della dimensione massima di 20.000 centimetri quadrati ciascuna (di norma cm. 100 x cm. 200), salvo il rispetto di particolari disposizioni previste da leggi o regolamenti.
Le insegne possono contenere le seguenti indicazioni:
a) indirizzo, numero telefonico, orario delle visite o di apertura;
b) eventuali attività specialistiche assicurate nella struttura, purché accompagnate dalla indicazione del nome, cognome, titoli accademici e di specializzazione del o dei titolari di ciascuna branca.
È fatto obbligo, comunque, riportare il nome, cognome ed i titoli professionali del veterinario responsabile della direzione sanitaria della struttura, nonché il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione o dall'Ente dalla stessa preposto.
Le insegne non possono contenere grafici, disegni o simboli, ad eccezione di quello rappresentativo della professione, individuato nel Caduceo su croce azzurra o di quello che segnala, per le strutture di cui alle lett. E-F (Ambulatorio veterinario - Clinica veterinaria privata - Casa di cura veterinaria - Ospedale veterinario), un servizio di pronto soccorso, se attivato.
Sull'insegna è consentito riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale della struttura nonché i segni distintivi dell'impresa ai sensi della normativa vigente. Spetta comunque all'Ordine competente per territorio approvare, ai fini pubblicitari, il testo e la denominazione o ragione sociale scelta per la struttura, al fine di verificare la rispondenza ai principi del Codice deontologico.
Le insegne possono essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera purché fisse, sopra l'edificio o su sostegno aderente all'edificio stesso.
Quando l'edificio insiste in un complesso recintato, l'insegna può essere apposta anche sulla recinzione.
L'insegna a bandiera può riportare il messaggio pubblicitario su ambo i lati.
Per ogni struttura può essere apposta una insegna sull'edificio o sulla recinzione ed una insegna a bandiera.

Q) INSERZIONI SUGLI ELENCHI TELEFONICI, GUIDE E ANNUARI:
1 - Per quanto attiene alle inserzioni destinate all'"elenco ufficiale degli abbonati al telefono" è possibile collocare una o più inserzioni. Le inserzioni medesime devono rispondere alle seguenti caratteristiche1 :
a) occupare uno spazio non superiore a 50 centimetri quadrati (di norma cm 5 x cm 10);
b) avere carattere e colore tipografico conformi a quelli normalmente usati dalla Società concessionaria del servizio pubblico telefonico;
c) non contenere riquadri e sottolineature volti ad evidenziare il testo dell'inserzione medesima;
d) riportare il testo autorizzato con esclusione di qualsiasi grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso attivato;

1 Modifica apportata con delibera del Consiglio Nazionale nell'Assemblea del 5 aprile 2003

1/A - Per gli esercenti la professione a domicilio o in studi, il testo può contenere le seguenti indicazioni:
a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito, orario delle visite o di apertura;
b) titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione, senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco;
c) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato italiano.

Il testo deve riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

1/B - Per le strutture (ambulatorio veterinario - clinica veterinaria privata - casa di cura veterinaria - ospedale veterinario - laboratorio veterinario di analisi), il testo può contenere le seguenti indicazioni: a) indirizzo, numero telefonico, orario delle visite o di apertura;
b) eventuali attività specialistiche assicurate nella struttura, purché accompagnate dalla indicazione del nome, cognome, titoli accademici e di specializzazione del o dei titolari di ciascuna branca.
È fatto obbligo, comunque, riportare il nome, cognome ed i titoli professionali del veterinario responsabile della direzione sanitaria della struttura, nonché il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione o dall'Ente dalla stessa preposto.

Nella inserzione è consentito riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale della struttura nonché i segni distintivi dell'impresa, ai sensi della normativa vigente. Spetta comunque all'Ordine competente per territorio approvare, ai fini pubblicitari, il testo e la denominazione o ragione sociale scelta per la struttura, al fine di verificare la rispondenza ai principi del Codice deontologico.

2 - Per quanto riguarda le inserzioni sulle guide "Pagine Gialle", alla voce "Veterinari", valgono le disposizioni di cui al punto 1, 1/A e 1/B.
Nel caso in cui compaia esclusivamente quanto autonomamente pubblicato (a favore di tutti gli utenti) dalla società concessionaria, non è richiesta l'autorizzazione da parte dell'Ordine.

3 - Nelle altre guide o negli annuari contenenti inserzioni destinate all'informazione, che non pongono alcuna limitazione nei confronti di qualsiasi richiesta di inserzione e che sono volte esclusivamente a dare diffusione a nominativi per categoria professionale, si possono riportare soltanto cognome e nome, indirizzo e recapiti telefonici.

R) INSERZIONI SU GIORNALI E PERIODICI:
Le inserzioni sui periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie (*) e su giornali quotidiani e periodici di informazione(§), debbono essere stampate con caratteri di grandezza non superiore a mm. 8, in una superficie non superiore a 50 centimetri quadrati (di norma cm 5 x cm 10), con l'esclusione di elementi grafici e di impaginazione, tendenti ad evidenziare il testo a scopi promozionali, nonché di disegni, figure, fotografie o simboli ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso (art. 1 lett. E-F).
Il testo che può contenere le indicazioni della lettera O punto 3 deve riportare il numero e la data dell'autorizzazione della Regione o dell'Ente da essa preposto.
Sulle inserzioni è consentito riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale della struttura nonchè i segni distintivi dell'impresa, ai sensi della normativa vigente. Spetta comunque all'Ordine competente per territorio approvare, ai fini pubblicitari, il testo e la denominazione o ragione sociale scelta per la struttura, al fine di verificare la rispondenza ai principi del Codice deontologico. Non sono consentiti inserti o allegati pubblicitari nelle riviste di cui sopra.

(*) Così come modificato dalla L. 26/2/99, n. 42 (G.U. s.g. n. 50 del 2/3/99).
(§) Così come modificato dalla L. 14/10/99, n. 362 (G.U. s.g. n. 247 del 20/10/99).

S) RICETTARI - CARTE INTESTATE:
Cartacei su cui vengono impartite prescrizioni terapeutiche, rilasciati certificazioni o referti.
Debbono contenere il nome e cognome e l'indirizzo del firmatario della ricetta. Possono inoltre riportare il numero telefonico ed eventuale recapito, l'orario delle visite o di apertura, i titoli di studio, i titoli accademici, i titoli di specializzazione, senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco e le onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato italiano.
È consentito ai sanitari che operano in una struttura veterinaria riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale della struttura stessa.
Quanto sopra è applicabile salvo disposizioni diverse per previsione di legge.

T) CARTELLI SEGNALETICI:
I cartelli segnaletici, non luminosi e/o illuminati, realizzati con materiale non deteriorabile, di forma rettangolare, della dimensione non superiore a 4000 centimetri quadrati ciascuno possono riportare soltanto la dizione: studio veterinario, studio veterinario associato, ambulatorio veterinario, clinica veterinaria privata, casa di cura veterinaria, ospedale veterinario, laboratorio veterinario d'analisi, l'indirizzo in cui sono ubicati e il simbolo rappresentativo della professione, la riproduzione di una freccia stilizzata direzionale se il cartello non sia stato realizzato a forma di "freccia", salvo il rispetto di disposizioni particolari previste da leggi o regolamenti, nonché la distanza in metri. È possibile aggiungere la dizione "PRONTO SOCCORSO" se attivato.
L'uso di tale strumento di informazione, il luogo di installazione ed il numero dei predetti cartelli sono subordinati al parere favorevole dell'Ordine competente.

U) PRONTO SOCCORSO:
Attività connessa con la struttura veterinaria di cui alle lett. E-F (Ambulatorio veterinario - Clinica veterinaria privata - Casa di cura veterinaria - Ospedale veterinario), dove si assicurano prestazioni continue di urgenza nelle 24 ore con la presenza in sede di almeno un veterinario. Il simbolo è rappresentato da una croce azzurra sistemata in un riquadro della stessa pubblicità ove è riportato il termine "PRONTO SOCCORSO" con caratteri a stampatello.

V) AMBULANZA VETERINARIA:
Unità mobile destinata esclusivamente al trasporto di animali e utilizzata da o per conto delle strutture di cui alle lett. E-F (Ambulatori - Cliniche - Case di cura - Ospedali) per finalità di recupero di soggetti bisognevoli di cure urgenti.
Sulla predetta unità mobile, di colore uniforme, dovrà essere riportato solo il termine "AMBULANZA VETERINARIA" con caratteri a stampatello di colore rosso e croce azzurra.







Articolo 2
Pubblicità Sanitaria

La pubblicità sanitaria deve essere sempre e comunque contenuta nei limiti imposti dalla dignità della Professione e trovare rigorosa rispondenza tra le attività pubblicizzate e quelle in concreto assicurate.







Articolo 3
Pubblicità consentita

La pubblicità sanitaria è consentita, nel rispetto delle leggi vigenti, nelle seguenti forme:
1 - per i professionisti che non operano in studi o strutture sanitarie sono ammesse le seguenti forme di pubblicità:
a) targa presso l'abitazione;
b) inserzioni sull'elenco telefonico e sulla guida telefonica denominata "Pagine Gialle", alla voce "Veterinari";

2 - per i professionisti che operano in studi professionali sono ammesse le seguenti forme di pubblicità:
a) apposizione di targhe presso lo studio professionale;
b) inserzioni sull'elenco telefonico e sulla guida telefonica denominata "Pagine Gialle", alla voce "Veterinari";

3 - per gli AMBULATORI VETERINARI, le CLINICHE VETERINARIE PRIVATE, le CASE DI CURA VETERINARIE, gli OSPEDALI VETERINARI ed i LABORATORI VETERINARI D'ANALISI, sono ammesse le seguenti forme di pubblicità:
a) apposizione di targhe presso la struttura sanitaria;
b) apposizione di insegne presso la struttura sanitaria;
c) inserzioni sull'elenco telefonico e sulla guida telefonica denominata "Pagine Gialle", alla voce "Veterinari";
d) inserzioni su periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie (*) e su giornali quotidiani e periodici di informazione(§).

(*) Così come modificato dalla L. 26/2/99, n. 42 (G.U. s.g. n. 50 del 2/3/99).
(§) Così come modificato dalla L. 14/10/99, n. 362 (G.U. s.g. n. 247 del 20/10/99).







Articolo 4
Ricettari

Il Veterinario deve inviare copia della propria ricetta prestampata e/o timbrata, debitamente firmata, all'Ordine di appartenenza e a quello relativo alla Provincia in cui abitualmente esercita, al fine di consentire la rispondenza dei dati riportati sulla ricetta stessa con quelli previsti dalle norme. L'Ordine deve richiedere la modifica dei dati riportati nel ricettario quando ritenuti non conformi 2 .

2 Modifica apportata con delibera del Consiglio Nazionale nell'Assemblea del 5 aprile 2003







Articolo 5
Autorizzazione per la Pubblicità sanitaria degli esercenti la professione veterinaria.

Per la pubblicità a mezzo targhe e inserzioni contemplate dall'art.1, lett. O punti 1 e 2 e lett. Q punti 1 e 2 è necessaria l'autorizzazione del Sindaco che la rilascia previo nulla-osta dell'Ordine presso il quale è iscritto il veterinario richiedente. Quando l'attività a cui si riferisce l'annuncio sia svolta in provincia diversa da quella di iscrizione all'Albo professionale, il nulla-osta è rilasciato dall'Ordine della provincia nella quale viene diffuso l'annuncio stesso.
A tal fine, il professionista deve presentare domanda al Sindaco attraverso l'Ordine competente, corredata da dettagliata descrizione della targa o della inserzione. L'Ordine, verificata la rispondenza degli elaborati alle norme di legge ed al presente regolamento, entro trenta giorni dalla presentazione, inoltra la domanda ed il nulla-osta all'Autorità comunale, o rigetta l'istanza, dando comunicazione all'interessato, motivandone il rigetto.







Articolo 6
Autorizzazione per la Pubblicità Sanitaria delle Strutture Sanitarie Veterinarie.

1 - La pubblicità sanitaria a mezzo targhe, insegne ed inserzioni relative alle strutture soggette ad autorizzazione (ambulatori, cliniche, case di cura, ospedali e laboratori), è autorizzata dalla Regione o dall'Autorità appositamente delegata dalla Regione (Comune), sentito l'Ordine professionale di competenza fino a quando non saranno, per obbligo di legge, costituite le Federazioni regionali degli Ordini. L'Ordine deve garantire circa il possesso e la validità dei titoli accademici e scientifici riportati nella richiesta, nonchè la rispondenza delle targhe, insegne, inserzioni alle norme di legge ed al presente regolamento.
2 - Le inserzioni periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie (*) e su giornali quotidiani e periodici di informazione(§)seguono l'iter autorizzativo del punto 1 del presente articolo e vengono concesse nel rispetto delle norme di cui all'art. 1 lett. R del presente regolamento.

(*) Così come modificato dalla L. 26/2/99, n. 42 (G.U. s.g. n. 50 del 2/3/99).
(§) Così come modificato dalla L. 14/10/99, n. 362 (G.U. s.g. n. 247 del 20/10/99).







Articolo 7
Servizi di pubblica utilità - Informazione

L'Ordine professionale può divulgare periodicamente note informative al pubblico su studi e strutture di cui alle lett. E-F-G (ambulatorio veterinario - clinica veterinaria privata - casa di cura veterinaria - ospedale veterinario - laboratorio veterinario di analisi), presenti ed operanti su un determinato territorio.







Articolo 8
Rettifiche - Richieste

1 - Gli Ordini professionali possono richiedere al Ministero della Sanità interventi atti a disporre la rettifica di informazioni e notizie su argomenti di carattere veterinario controversi, forniti al pubblico in modo unilaterale attraverso la stampa o i mezzi di comunicazione radiotelevisivi.
2 - I responsabili delle reti radiofoniche e televisive sono tenuti a fornire agli Ordini, su loro richiesta, il testo integrale dei comunicato, interviste, programmi o servizi concernenti argomenti veterinari trasmessi dalle reti medesime, secondo la previsione della Legge 5 febbraio 1992, n. 175.







Articolo 9
Divieti

1. - Gli esercenti le professioni sanitarie e le strutture di cui alle lett. E-F (Ambulatorio veterinario - Clinica veterinaria privata - Casa di cura veterinaria - Ospedale veterinario), (e cioè gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'art. 1, L. 5 febbraio 1992, n. 175, nonchè le strutture sanitarie di cui all'art. 4, della L. 5 febbraio 1992, n. 175), possono effettuare la pubblicità nelle forme consentite dalla normativa vigente e nel limite di spesa del 5 per cento del reddito dichiarato per l'anno precedente 3 (*). 2 - Ogni forma di pubblicità non contemplata nel presente regolamento non è consentita.

(*) Così come modificato dalla L. 26/2/99, n. 42 (G.U. s.g. n. 50 del 2/3/99).

3 Per il primo anno di attività, in assenza di dati relativi all'anno precedente, si farà riferimento al minimo reddituale previsto dall'ENPAV.






Articolo 10
Sanzioni

Le infrazioni al presente regolamento verranno perseguite ai sensi degli articoli 38 e seguenti del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 e a norma degli articoli 3-5 e 8 della Legge 5 febbraio 1992, n. 175.






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