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Passaporto per cani e gatti
Regolamento CE 998/2003


Nuove regole per chi si reca nei Paesi membri della comunità europea in compagnia di cani, gatti e furetti.

Dal 1° Ottobre 2004, infatti, tutti questi animali che viaggiano al seguito dei verso uno Stato membro dell'Unione europea e provenienti da Paesi terzi devono essere:
  • muniti di passaporto come da Regolamento (CE) 998/2003
  • identificati tramite sistema elettronico (trasponditore-microchip)
  • stati sottoposti a vaccinazione antirabbicain corso di validità
Gli Stati membri possono autorizzare il trasporto in ambito comunitario dei cani gatti e furetti di età inferiore ai tre mesi, non vaccinati, purché siano muniti di passaporto e abbiano soggiornato dalla nascita nel luogo in cui sono nati, senza entrare in contatto con animali selvatici che possono essere stati esposti ad infezione o purché siano accompagnati dalla madre da cui sono ancora dipendenti.

Viaggi in Paesi dell'Unione europea ad eccezione di Gran Bretagna, Irlanda, Svezia, Malta, Finlandia
Se l'animale viaggia al seguito dei proprietari o responsabili verso uno Stato membro dell'Unione europea, diverso dalla Gran Bretagna, Irlanda, Svezia e Malta, deve essere munito del passaporto comunitario individuato dalla decisione 2003\803\CE della Commissione del 26 novembre 2003 e identificati tramite un tatuaggio chiaramente leggibile o un microchip.

Il passaporto, rilasciato dal Servizio Veterinario Ufficiale, deve attestare l'esecuzione della vaccinazione antirabbica e, se del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità.

Si consiglia, inoltre, a chi intendesse viaggiare con il proprio animale da compagnia di età inferiore ai 3 mesi e non vaccinato nei confronti della rabbia, di rivolgersi preventivamente all'Ufficio Consolare del Paese membro verso il quale si desidera portare l'animale, al fine di assicurarsi se il Paese di destinazione consenta l'introduzione nel proprio territorio di cani, gatti e furetti di età inferiore ai 3 mesi e non vaccinati nei confronti della rabbia; qualora ciò sia consentito l'animale deve essere munito comunque di un passaporto e deve aver soggiornato dalla nascita nel luogo in cui è nato, senza entrare in contatto con animali selvatici che possano essere stati esposti all'infezione del virus della rabbia, oppure deve essere accompagnato dalla madre da cui è ancora dipendente.

Viaggi in Finlandia
Per viaggi verso la Finlandia, oltre al passaporto, gli animali da compagnia devono aver effettuato il trattamento preventivo per l'echinococco, massimo 30 giorni prima dell'arrivo in Finlandia degli animali.

Viaggi in Gran Bretagna, Irlanda, Svezia, Malta
Cani e gatti devono essere muniti del passaporto comunitario individuato dalla decisione 2003\803\CEE del 26 novembre 2003 e identificati esclusivamente tramite un microchip.

Nel passaporto dell'animale il veterinario ufficiale o autorizzato dall'Autorità competente deve attestare l'esecuzione:
  • della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità;
  • della titolazione (esame del sangue), con esiti favorevoli (titolo pari o superiore a 0,5 UI/ml ) degli anticorpi neutralizzanti nei confronti del virus della rabbia.
L'esecuzione deve aver luogo presso un Laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea e il campione di sangue per l'esecuzione della titolazione deve essere prelevato dall'animale, da parte di un veterinario, dopo circa 30 giorni la vaccinazione e almeno 6 mesi prima della movimentazione verso il Regno Unito e l'Irlanda e 120 giorni dopo la vaccinazione per l'introduzione in Svezia.

I laboratori riconosciuti in Italia sono:
  • Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
    Via Romea 14\A
    35020 Legnano (PD)
  • Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise
    Via Campo Boario
    64100 Teramo
  • Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana
    Via Appia Nuova 1411
    00178 Roma Capannelle
Nel passaporto devono essere attestati, dal veterinario privato, i trattamenti effettuati prima del viaggio nei confronti delle zecche e dell'echinococco secondo le modalità individuate dalle rispettive norme nazionali dei Paesi di destinazione.

La titolazione degli anticorpi non va rinnovata per gli animali che, dopo la titolazione, siano stati regolarmente rivaccinati senza interruzione del protocollo di vaccinazione prescritto dal laboratorio di fabbricazione.

Per quanto concerne i furetti movimentati al seguito dei viaggiatori si precisa che gli animali devono essere identificati tramite microchip e muniti del passaporto comunitario attestante l'esecuzione della vaccinazione antirabbica in corso di validità nonché l'avvenuto trattamento preventivo antiparassitario nei confronti delle zecche e dell'echinococco secondo le norme nazionali.

E' vietato introdurre nel Regno Unito, Svezia, Irlanda e Malta cani e gatti di età inferiore ai tre mesi.

Note:
dopo il 1° ottobre 2004 potranno essere trasportati dall'Italia verso gli altri Paesi comunitari, al seguito dei rispettivi proprietari o responsabili, cani, gatti e furetti anche non scortati dal passaporto conforme al modello della decisione 2003\803 CEE, purché tali animali siano accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale prima del 1° ottobre 2004, ancora valido con riferimento alla durata della efficacia della vaccinazione nei confronti della rabbia conformemente alle istruzioni fornite dai laboratori di fabbricazione, e attestante la sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla normativa comunitaria.


Regolamento 998/2003
(in formato Acrobat Reader - regolamento_998_2003.pdf - 154 kb)



[www.asl3.liguria.it/news/passaporto_fido.htm]





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