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Passaporto per cani e gatti Regolamento CE 998/2003
Nuove regole per chi si reca nei Paesi membri della comunità europea in compagnia di cani, gatti e furetti.
Dal 1° Ottobre 2004, infatti, tutti questi animali che viaggiano al seguito dei verso uno Stato membro dell'Unione europea
e provenienti da Paesi terzi devono essere:
- muniti di passaporto come da Regolamento (CE) 998/2003
- identificati tramite sistema elettronico (trasponditore-microchip)
- stati sottoposti a vaccinazione antirabbicain corso di validità
Gli Stati membri possono autorizzare il trasporto in ambito comunitario dei cani gatti e furetti di
età inferiore ai tre mesi, non vaccinati, purché siano muniti di passaporto e abbiano soggiornato dalla nascita
nel luogo in cui sono nati, senza entrare in contatto con animali selvatici che possono essere stati esposti
ad infezione o purché siano accompagnati dalla madre da cui sono ancora dipendenti.
Viaggi in Paesi dell'Unione europea ad eccezione di Gran Bretagna, Irlanda, Svezia, Malta, Finlandia
Se l'animale viaggia al seguito dei proprietari o responsabili verso uno Stato membro dell'Unione europea,
diverso dalla Gran Bretagna, Irlanda, Svezia e Malta, deve essere munito del passaporto comunitario individuato
dalla decisione 2003\803\CE della Commissione del 26 novembre 2003 e identificati tramite un tatuaggio chiaramente
leggibile o un microchip.
Il passaporto, rilasciato dal Servizio Veterinario Ufficiale, deve attestare l'esecuzione della vaccinazione antirabbica
e, se del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità.
Si consiglia, inoltre, a chi intendesse viaggiare con il proprio animale da compagnia di
età inferiore ai 3 mesi e non vaccinato nei confronti della rabbia, di rivolgersi preventivamente all'Ufficio Consolare del
Paese membro verso il quale si desidera portare l'animale, al fine di assicurarsi se il
Paese di destinazione consenta l'introduzione nel proprio territorio di cani, gatti e furetti di età inferiore
ai 3 mesi e non vaccinati nei confronti della rabbia; qualora ciò sia consentito l'animale deve essere munito comunque di un
passaporto e deve aver soggiornato dalla nascita nel luogo in cui è nato, senza entrare in contatto con animali selvatici che
possano essere stati esposti all'infezione del virus della rabbia, oppure deve essere accompagnato dalla madre da
cui è ancora dipendente.
Viaggi in Finlandia
Per viaggi verso la Finlandia, oltre al passaporto, gli animali da compagnia devono aver effettuato il trattamento
preventivo per l'echinococco, massimo 30 giorni prima dell'arrivo in Finlandia degli animali.
Viaggi in Gran Bretagna, Irlanda, Svezia, Malta
Cani e gatti devono essere muniti del passaporto comunitario individuato dalla decisione 2003\803\CEE del 26
novembre 2003 e identificati esclusivamente tramite un microchip.
Nel passaporto dell'animale il veterinario ufficiale o autorizzato dall'Autorità competente deve attestare
l'esecuzione:
- della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità;
- della titolazione (esame del sangue), con esiti favorevoli (titolo pari o superiore a 0,5 UI/ml ) degli anticorpi neutralizzanti
nei confronti del virus della rabbia.
L'esecuzione deve aver luogo presso un Laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea e il campione di
sangue per l'esecuzione della titolazione deve essere prelevato dall'animale, da parte di un veterinario, dopo
circa 30 giorni la vaccinazione e almeno 6 mesi prima della movimentazione verso il Regno Unito e l'Irlanda e 120
giorni dopo la vaccinazione per l'introduzione in Svezia.
I laboratori riconosciuti in Italia sono:
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Via Romea 14\A
35020 Legnano (PD)
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise
Via Campo Boario
64100 Teramo
- Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana
Via Appia Nuova 1411
00178 Roma Capannelle
Nel passaporto devono essere attestati, dal veterinario privato, i trattamenti effettuati prima del viaggio
nei confronti delle zecche e dell'echinococco secondo le modalità individuate dalle rispettive norme nazionali dei
Paesi di destinazione.
La titolazione degli anticorpi non va rinnovata per gli animali che, dopo la titolazione, siano stati regolarmente
rivaccinati senza interruzione del protocollo di vaccinazione prescritto dal laboratorio di fabbricazione.
Per quanto concerne i furetti movimentati al seguito dei viaggiatori si precisa che gli animali devono essere
identificati tramite microchip e muniti del passaporto comunitario attestante l'esecuzione della vaccinazione antirabbica in corso di
validità nonché l'avvenuto trattamento preventivo antiparassitario nei confronti delle zecche e dell'echinococco secondo le
norme nazionali.
E' vietato introdurre nel Regno Unito, Svezia, Irlanda e Malta cani e gatti di età inferiore ai tre mesi.
Note:
dopo il 1° ottobre 2004 potranno essere trasportati dall'Italia verso gli altri Paesi comunitari, al seguito
dei rispettivi proprietari o responsabili, cani, gatti e furetti anche non scortati dal passaporto conforme
al modello della decisione 2003\803 CEE, purché tali animali siano accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da
un veterinario ufficiale prima del 1° ottobre 2004, ancora valido con riferimento alla durata della efficacia della
vaccinazione nei confronti della rabbia conformemente alle istruzioni fornite dai laboratori di fabbricazione, e attestante
la sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla normativa comunitaria.
Regolamento 998/2003 (in formato Acrobat Reader - regolamento_998_2003.pdf - 154 kb)
[www.asl3.liguria.it/news/passaporto_fido.htm]

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