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IVA: si versa solo dopo essere stati pagati (19/12/08)
Grazie alla norma contenuta all'art.7 del
DL 185/08
riguardante la modifica sull'IVA relativa alle fatture emesse, il pagamento
dell'imposta si farà al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo.
La norma prevede infatti, per il triennio 2009-2011 e in via sperimentale,
l'IVA diventi esigibile, non al momento dell'emissione della fattura, bensì a
partire dall'effettiva riscossione del corrispettivo derivante dalla cessione
dei beni e dalle prestazioni di servizi.
Ecco me recita la disposizione del decreto, in attesa di conversione in
legge. Art. 7. - Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione
del corrispettivo "1. Per gli anni solari 2009, 2010 e 2011, in via
sperimentale, le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si
applicano anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate
nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di
impresa, arte o professione. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il
decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite
temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima
del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali
o esecutive. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni
effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione
dell'imposta, nonche' a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti
che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. Per
le operazioni di cui al presente comma la fattura reca l'annotazione che si
tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con l'indicazione
della relativa norma; in mancanza di tale annotazione, si applicano le
disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 2. L'efficacia delle
disposizioni di cui al comma 1 e subordinata alla preventiva autorizzazione
comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/Ce del Consiglio, del 28 novembre
2006. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' stabilito, sulla
base della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente
decreto, il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti e' applicabile la
disposizione del comma 1 nonche' ogni altra disposizione di attuazione del
presente articolo."
(fonte: @nmvi Oggi)

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