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Privacy, arrivano le semplificazioni (16/12/08)
Il Garante per la protezione dei dati personali, sollecitato da segnalazioni e
quesiti, ha semplificato le misure minime di sicurezza sulla protezione dei dati
personali. Con il
nuovo provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 dicembre, vengono
individuate alcune modalità semplificate per i soggetti, come i liberi
professionisti, che trattano dati che devono restare dentro un livello idoneo di
sicurezza, ma che non giustificano un eccesso di adempimenti, anche "tenendo
conto delle ridotte dimensioni di alcune realtà organizzative".
Le modalità semplificate sono applicabili dai soggetti pubblici o privati
che: a) utilizzano dati personali non sensibili o che trattano come unici dati
sensibili - riferiti ai propri dipendenti e collaboratori anche a progetto -
quelli costituiti dallo stato di salute o malattia senza indicazione della
relativa diagnosi, ovvero dall'adesione a organizzazioni sindacali o a carattere
sindacale; b) trattano dati personali unicamente per correnti finalità
amministrative e contabili, in particolare presso liberi professionisti.
Una prima semplificazione riguarda le istruzioni da impartire agli incaricati
del trattamento: precedentemente le istruzioni sulle misure minime di sicurezza
(es. controllo e custodia) dovevano essere obbligatoriamente impartite per
iscritto; d'ora in poi basterà farlo oralmente.
Un'altra semplificazione riguarda l'accesso ai sistemi informatici: cadono le
indicazioni sulle caratteristiche delle password ( in precedenza: parola chiave
composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento
elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo
consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili
all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e,
successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili
e di dati giudiziari la parola chiave andava modificata almeno ogni tre mesi).
Si può utilizzare un qualsiasi sistema di autenticazione basato su uno
«username» per identificare chi accede ai dati, associato a una «password», in
modo che: a) l'username individui in modo univoco una sola persona, evitando che
soggetti diversi utilizzino codici identici; b) la password sia conosciuta solo
dalla persona che accede ai dati.
E sempre in fatto di password, sarà possibile utilizzare quelle già
disponibili sul sistema operativo delle postazioni connesse ad una rete. Qualora
poi fosse necessario diversificare l'ambito del trattamento consentito, ci si
potrà avvalere delle password "incorporate nelle applicazioni software o nei
sistemi operativi, cosi' da limitare l'accesso ai soli dati necessari per
effettuare le operazioni di trattamento" . Non si dovrà più mettere per
iscritto le procedure da adottare in caso di prolungata assenza o impedimento
dell'incaricato. Quando indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive
necessita' di operativita' e di sicurezza del sistema, il titolare puo'
assicurare la disponibilita' di dati o strumenti elettronici con procedure o
modalita' predefinite anche in forma non scritta. L'username deve essere
disattivato quando l'incaricato non ha piu' la qualita' che rende legittimo
l'utilizzo dei dati (ad esempio, in quanto non opera piu' all'interno
dell'organizzazione). L'ambito del trattamento dei singoli incaricati e agli
addetti alla gestione e manutenzione degli strumenti elettronici e i profili di
autorizzazione non sono più da aggiornarsi a cadenza predefinita, ma solo quando
è necessario in funzione dei principi di adeguatezza, proporzionalità e
necessità.
La frequenza di aggiornamento dell'antivirus, del firewall, del sistema
operativo e degli altri software utilizzati per il trattamento dei dati viene
diminuita.
Anche la frequenza del backup dei dati viene diminuita; inoltre può essere
limitata ai soli dati modificati nel caso quelli immodificati siano già stati
salvati su un supporto di backup.
Infine, il documento programmatico di sicurezza deve essere redatto prima
dell'inizio del trattamento e deve essere aggiornato entro il 31 marzo di ogni
anno solo nel caso in cui, nel corso dell'anno solare precedente, siano
intervenute modifiche rispetto a quanto dichiarato nel precedente documento.
Precedentemente il DPS doveva essere redatto ogni anno anche se non erano
intervenute modifiche, inoltre il documento ha caratteristiche più semplici e
contiene informazioni più generali. Giorgio Neri
(fonte: @nmvi Oggi)

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