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I dati dei proprietari devono essere accessibili (07/01/09)
La
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri ha risposto all'ENPA di Grosseto in merito all'accessibilità dei dati
anagrafici dei proprietari di cani identificati.
Il
parere
fornito va in direzione della piena legittimazione ad ottenere dati che
favoriscono l'applicazione della Legge 189/2004, contro l'abbandono, pertanto la
Pubblica Amministrazione non può opporre resistenza alcuna al rilascio di queste
informazioni.
L'Enpa aveva fatto presente alla Commissione di avere spesso la necessità di
chiedere a pubbliche amministrazioni (per lo più alle ASL) i dati anagrafici dei
proprietari di cani tatuati o microchippati che si smarriscono, per assicurare
il sollecito ricongiungimento dell'animale con il suo proprietario, e di
sentirsi spesso negare tali dati per la considerazione che si tratterebbe di
dati sensibili. L'ENPA chiedeva quindi se il suddetto diniego sia giustificato.
Osserva la Commissione che, a parte la considerazione che la proprietà di
cani non può ritenersi un dato sensibile, nel caso prospettato non possono
ritenersi sussistere profili di riservatezza giuridicamente apprezzabili. Va
infatti tenuto presente che la legge 20 luglio 2004 n. 189 ha introdotto nel
testo del codice penale il Titolo IX bis, destinato specificamente alla
repressione dei "delitti contro il sentimento per gli animali", ed ha previsto
lo specifico reato di "abbandono degli animali domestici o che abbiano acquisito
abitudini della cattività" (attuale art. 727), reato che può comportare
l'arresto sino ad un anno.
Tale legge ha quindi chiaramente espresso la volontà dell'ordinamento di
contrastare quelle situazioni che, ostacolando il ricongiungimento tra l'animale
domestico smarrito ed il rispettivo proprietario, ledano il sentimento per gli
animali, compromettendo la loro sopravvivenza, e diano oltre tutto luogo a
pericoli per la pubblica incolumità. In base a questo orientamento normativo,
nel caso di smarrimento accidentale di cani l'interesse prioritario del
proprietario deve essere ritenuto quello di ritrovarli al più presto.
Nel caso invece di un loro volontario abbandono si realizza un comportamento
che integra gli estremi del reato di cui all'art. 727 del codice penale, e che
quindi non può giustificare alcuna pretesa di riservatezza. Si ritiene pertanto
- è la conclusione della Commissione- che le pubbliche amministrazioni siano
tenute a consentire l'accesso ai documenti amministrativi indicati
dall'ENPA.
(fonte: @nmvi Oggi)

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