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Nuove regole per le telefonate pubblicitarie (02/04/09)

Sono frequenti anche all'indirizzo dei professionisti le chiamate di aziende e call center per promozioni e offerte commerciali. Quando sono lecite? Con provvedimento pubblicato nella GU del 20 marzo 2009, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha precisato le regole che aziende commerciali e call center devono seguire nel contattare gli utenti per promozioni e offerte commerciali.

Circa l'uso dei dati degli abbonati, le aziende devono utilizzare solo banche dati costituite sulla base degli elenchi telefonici precedenti all'1 agosto 2005 e possono avvalersi del periodo di deroga previsto dal cosiddetto decreto Milleproroghe solo entro i limiti indicati dal Garante. Gli operatori devono ad ogni contatto specificare per quale società chiamano e ricordare agli interessati i loro diritti e registrare immediatamente l'eventuale contrarietà dell'abbonato ad essere nuovamente contattato. Le società devono comunicare al Garante, entro 15 giorni dalla pubblicazione nella GU, di essere in possesso di banche dati costituite anteriormente all'1 agosto 2005, di volerle utilizzare per attività promozionali e chiarire se il trattamento di dati venga effettuato anche per conto terzi.

In sintesi:
* Le società dovranno documentare in modo adeguato che la banca dati, costituita con i numeri telefonici e gli indirizzi degli abbonati, sia stata effettivamente creata prima del 1 agosto 2005. Le società dovranno usare questi dati direttamente e non potranno cederli a nessun titolo ad altre aziende. Il mancato rispetto del provvedimento comporta una sanzione amministrativa da 30 mila a 180 mila euro (che nei casi più gravi, può salire a 300 mila euro).
* Gli operatori che telefoneranno agli abbonati dovranno ad ogni contatto specificare per quale società chiamano e ricordare agli interessati i loro diritti. Ma soprattutto dovranno registrare immediatamente l'eventuale contrarietà dell'abbonato ad essere nuovamente contattato. L'utente che non intende essere più disturbato avrà il diritto di conoscere l'identificativo dell'operatore al quale ha comunicato la sua volontà.
* I dati presenti nelle banche dati dovranno essere utilizzati solo a fini promozionali e non potranno in alcun modo essere usati per acquisire nuove informazioni o il consenso degli abbonati ad effettuare chiamate dopo la data del 31 dicembre 2009. Questo significherebbe di fatto costituire nuove banche dati, andando al di là delle finalità stabilite dalla legge e prorogando oltre il termine previsto gli effetti della deroga temporanea.
* Le società che svolgono attività di marketing dovranno comunicare al Garante, entro 15 giorni dalla pubblicazione nella gazzetta Ufficiale (20 marzo 2009), di essere in possesso di banche dati costituite anteriormente al 1° agosto 2005 e di volerle utilizzare per attività promozionali. Dovranno chiarire se il trattamento di dati venga effettuato anche per conto terzi.


(fonte: @nmvi Oggi)




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