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Esche avvelenate, modificata l'ordinanza (06/04/09)
E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l' Ordinanza 19 marzo 2009, che
modifica le "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi
avvelenati"
(Ordinanza del 18 dicembre 2008). Il provvedimento ravvisa l'opportunità di intervenire
sulle disposizioni a carico del medico veterinario e fornisce indicazioni sulle
modalità di invio delle spoglie di animali deceduti per avvelenamento o dei
campioni.
La necessità di apportare alcune modifiche alla prima Ordinanza era
stata suggerita dall'Anmvi, allo scopo di allineare il provvedimento alle norme
in materia di gestione dei rifiuti speciali e di indirizzare il testo verso una
maggiore applicabilità ed efficacia. Sparisce l'obbligo di immediata
segnalazione per i casi di avvelenamento di cui il medico veterinario "viene a
conoscenza", fermo restando l'obbligo nel caso in cui sia emessa "diagnosi di
sospetto avvelenamento". Quanto alle spoglie di animali deceduti per
avvelenamento e ai campioni da essi prelevati, si precisa che l'invio "avviene
per il tramite delle ASL competenti per il territorio o delle ditte
convenzionate con le predette ASL".
Il nuovo testo, inoltre, integra la composizione del Tavolo di coordinamento
presso ciascuna Prefettura con la presenza di un medico veterinario libero
professionista nominato dall'Ordine veterinario provinciale. Proprio in virtù
del ruolo assegnato al medico veterinario libero professionista e per il suo
contatto diretto con il territorio e l'utenza, l'Anmvi aveva suggerito di
integrare il Tavolo di coordinamento con la figura di un libero professionista,
ai fini del coordinamento della gestione degli interventi e per il monitoraggio
del fenomeno.
Vengono inoltre fornite maggiori indicazioni in merito alle procedure
autorizzative per i prodotti fitosanitari, sostanze pericolose e presidi
medico-chirurgici.
Nei giorni scorsi il Sottosegretario alla Salute Francesca Martini ha scritto
ai Prefetti per richiamarli ad una pronta applicazione delle misure di contrasto
al fenomeno degli avvelenamenti e per la rapida istituzione del Tavolo di
coordinamento con le Forze dell'ordine e gli Enti interessati. La finalità è la
salvaguardia e l'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente. La
presenza di bocconi o esche contenti veleni o sostanze nocive "costituisce un
grave rischio per la salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente".
L'articolo 2 relativo ai compiti del medico veterinario risulta così
riformulato: 1. Il medico veterinario che, sulla base di una
sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un
esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata
comunicazione al sindaco e al Servizio veterinario della Azienda sanitaria
locale territorialmente competente. 2. In caso di decesso dell'animale il
medico veterinario deve inviare le spoglie e ogni altro campione utile
all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte
all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio,
accompagnati da referto anamnestico, al fine di indirizzare la ricerca
analitica. L'invio di spoglie di animali deceduti per avvelenamento e campioni
da essi prelevati, avviene per il tramite delle ASL competenti per il territorio
o delle ditte convenzionate con le predette ASL. A seguito di episodi ripetuti,
ascrivibili alle stesse circostanze di avvelenamento confermato dall'Istituto
zooprofilattico sperimentale, il medico veterinario, ove ritenga, puo' emettere
diagnosi autonoma, senza l'ausilio di ulteriori analisi di laboratorio.
(fonte: @nmvi Oggi)

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