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Dal 16 maggio valutazione dei rischi con data certa (04/05/09)
L'approvazione dello schema di decreto legislativo di modifica al Testo Unico della sicurezza sul lavoro non
ha fatto venir meno la scadenza del 16 maggio che era stata fissata, per alcuni adempimenti, dal decreto
"milleproroghe" . Il fatto che il Governo stesse mettendo mano al testo Unico aveva lasciato
supporre un ulteriore slittamento degli adempimenti, ma - fatte salve variazioni dell'ultima ora- dal 16
maggio si dovrà attribuire un data certa al Documento di valutazione dei rischi (art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2008),
una data cioè "certificata" che assicuri una ricognizione recente e corrispondente all'attualità
lavorativa dei rischi presenti nella struttura.
Spiega Carlo Pizzirani, consulente Anmvi per la sicurezza sul lavoro: "tra le tante
prescrizioni del DLgs 81/08, "Testo Unico per la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di
lavoro", l'art. 17 sancisce l'obbligo da parte del datore di lavoro di procedere alla
valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione di un documento, appunto il DVR o
documento di valutazione dei rischi. L'art. 28, che spiega come procedere alla valutazione, al
comma 2 recita : il documento redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa".
Tuttavia, al di sotto dei 10 dipendenti il DVR può essere sostituito da una autocertificazione
che abbia però anch'essa una data certa. "L'articolo successivo, il n. 29, al comma 5 permette
ai datori di lavoro di attività che occupano fino a 10 lavoratori di sostituire il DVR con una
semplice autocertificazione di avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi- chiarisce
Pizzirani- questa possibilità sarà valida non oltre il 30 giugno 2012, data a partire dalla
quale dovrà essere sempre redatto il DVR. Sia ben chiaro - conclude Carlo Pizzirani- che
l'autocertificazione scarica dall'obbligo della stesura documentale ma non dall'obbligo di
procedere alla valutazione dei rischi".
Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi presenti in azienda ed
individuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi. Tale compito non è delegabile;
anche se svolto da un tecnico di fiducia, il datore di lavoro ne porta comunque la responsabilità.
Documento di valutazione dei rischi: contiene tutte le indicazioni relative ai
criteri adottati per individuare i rischi, alle misure di prevenzione ed alla loro attuazione.
Le realtà di lavoro che impiegano meno di 10 dipendenti possono autocertificare la valutazione
fino all'uscita del decreto ministeriale con le istruzioni per la redazione semplificata del
documento. L'autocertificazione dovrà contenere i seguenti dati: generalità della struttura
e del datore di lavoro, attività svolta, nominativo del responsabile del servizio di prevenzione,
dichiarazione dell'avvenuta valutazione dei rischi e dell'individuazione delle misure preventive
e di sicurezza.
Come eseguire la certificazione della data? Spiega Pizzirani: "si dovrà portare
il documento presso un ufficio postale a chiedere la certificazione della data, procedura questa
che prevede l'apposizione di un francobollo da 0,60 euro, di un timbro postale e del timbro
riportante la data. Si può anche dare certezza alla data spedendo a noi stessi per raccomandata
con ricevuta di ritorno il plico contenete il DVR o la busta contenete l'autocertificazione".
(fonte: @nmvi Oggi)

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