[l'ordine] - [notizie] - [corsi] - [leggi] - [spazio libero] - [contatti]
[home] - [ultime notizie] - [archivio notizie] - [news]

Logo

L'ORDINE
il consiglio
la sede
lo statuto
codice deontologico
elenco iscritti
tariffario
modulistica

NOTIZIE
ultima settimana
archivio

FORMAZIONE
corsi

LEGGI

BACHECA
annunci

SPAZIO LIBERO

CONTATTI
rubrica
e-mail
webmaster

Scrivici un e-mail

Vuoi ricevere ogni settimana le ultime notizie direttamente nella tua casella di posta elettronica?

Iscriviti alla nostra newsletter

scrivi il tuo
indirizzo






NEWS


Dal 16 maggio valutazione dei rischi con data certa (04/05/09)

L'approvazione dello schema di decreto legislativo di modifica al Testo Unico della sicurezza sul lavoro non ha fatto venir meno la scadenza del 16 maggio che era stata fissata, per alcuni adempimenti, dal decreto "milleproroghe" . Il fatto che il Governo stesse mettendo mano al testo Unico aveva lasciato supporre un ulteriore slittamento degli adempimenti, ma - fatte salve variazioni dell'ultima ora- dal 16 maggio si dovrà attribuire un data certa al Documento di valutazione dei rischi (art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2008), una data cioè "certificata" che assicuri una ricognizione recente e corrispondente all'attualità lavorativa dei rischi presenti nella struttura.

Spiega Carlo Pizzirani, consulente Anmvi per la sicurezza sul lavoro: "tra le tante prescrizioni del DLgs 81/08, "Testo Unico per la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro", l'art. 17 sancisce l'obbligo da parte del datore di lavoro di procedere alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione di un documento, appunto il DVR o documento di valutazione dei rischi. L'art. 28, che spiega come procedere alla valutazione, al comma 2 recita : il documento redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa".

Tuttavia, al di sotto dei 10 dipendenti il DVR può essere sostituito da una autocertificazione che abbia però anch'essa una data certa. "L'articolo successivo, il n. 29, al comma 5 permette ai datori di lavoro di attività che occupano fino a 10 lavoratori di sostituire il DVR con una semplice autocertificazione di avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi- chiarisce Pizzirani- questa possibilità sarà valida non oltre il 30 giugno 2012, data a partire dalla quale dovrà essere sempre redatto il DVR. Sia ben chiaro - conclude Carlo Pizzirani- che l'autocertificazione scarica dall'obbligo della stesura documentale ma non dall'obbligo di procedere alla valutazione dei rischi".

Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi presenti in azienda ed individuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi. Tale compito non è delegabile; anche se svolto da un tecnico di fiducia, il datore di lavoro ne porta comunque la responsabilità.
Documento di valutazione dei rischi: contiene tutte le indicazioni relative ai criteri adottati per individuare i rischi, alle misure di prevenzione ed alla loro attuazione. Le realtà di lavoro che impiegano meno di 10 dipendenti possono autocertificare la valutazione fino all'uscita del decreto ministeriale con le istruzioni per la redazione semplificata del documento. L'autocertificazione dovrà contenere i seguenti dati: generalità della struttura e del datore di lavoro, attività svolta, nominativo del responsabile del servizio di prevenzione, dichiarazione dell'avvenuta valutazione dei rischi e dell'individuazione delle misure preventive e di sicurezza.

Come eseguire la certificazione della data? Spiega Pizzirani: "si dovrà portare il documento presso un ufficio postale a chiedere la certificazione della data, procedura questa che prevede l'apposizione di un francobollo da 0,60 euro, di un timbro postale e del timbro riportante la data. Si può anche dare certezza alla data spedendo a noi stessi per raccomandata con ricevuta di ritorno il plico contenete il DVR o la busta contenete l'autocertificazione".


(fonte: @nmvi Oggi)




logo Anmvi




[pagina iniziale] - [archivio notizie]




visitatori dal 07/05/2006


LINKS
NEL SITO



Blog
eventi
formativi




calendario
appuntamenti




archivio
files




formazione




collegamenti




convenzioni




leggi



TIA
AVIARIA
E.C.M.
ONAOSI
Tariffario IZS
Rabbia
Compensi
Opinam. parcelle



mappa del sito


aggiornamenti





FOTOGALLERY

























Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Genova
Piazzale Bligny 2 - 16141 Genova - tel.: 010.58.24.78 - fax: 010.86.97.251 - info@ordineveterinarigenova.org