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Residui negli alimenti, nuovo regolamento UE (17/06/09)
Il regolamento (CEE) n. 2377/90 ha comportato una minore disponibilità di medicinali veterinari
per animali destinati alla produzione di alimenti. Per garantire la salute e il benessere degli
animali è invece necessario disporre di medicinali veterinari in grado di curare patologie specifiche.
L'assenza di disponibilità di medicinali veterinari appropriati per il trattamento specifico di determinate
specie può inoltre contribuire a un uso scorretto o illegale di sostanze.
Su queste basi il Parlamento e il Consiglio europeo hanno modificato il sistema stabilito dal regolamento
(CEE) n. 2377/90, sostituendolo con il nuovo
Regolamento Ce 470/2009
approdato il 16 giugno nella Gazzetta Ufficiale Europea e in vigore il ventesimo giorno
dalla pubblicazione. Il nuovo Regolamento modifica inoltre la direttiva 2001/82/CE e il Regolamento (CE)
n. 726/2004.
Lo scopo della semplificazione normativa è di "aumentare la disponibilità di medicinali veterinari
per animali destinati alla produzione di alimenti", fermo restando i fattori di sicurezza insiti nel
sistema per evitare di compromettere la sicurezza alimentare e il benessere degli animali.
Entro il 4 settembre 2009 la Commissione adotterà un regolamento che integrerà le sostanze
farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui di
cui agli allegati da I a IV del regolamento (CEE) n. 2377/90. Fino ad allora gli allegati I e IV
continueranno ad essere applicati.
Il nuovo Regolamento dispone che l'Agenzia europea per i medicinali consideri sistematicamente la
possibilità di applicare un limite massimo di residui fissato per una specie o un prodotto alimentare
a un'altra specie o a un altro prodotto alimentare, formulando un parere che contenga una valutazione
scientifica del rischio e raccomandazioni sulla gestione del rischio derivante da residui di sostanze
farmacologicamente attive. Viene inoltre incluso tra i compiti dell'agenzia
quello di esprimere pareri sui livelli massimi di residui di sostanze attive nei biocidi, che non sono
oggetto d legislazione specifica sui residui.
Inoltre, il previgente sistema, disciplinato dall'abrogato Regolamento 2377/90 ha anche fatto sì che
un numero ristretto di medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti sia stato
autorizzato negli ultimi anni. Il nuovo regolamento stabilisce quindi che i medicinali veterinari che non
beneficiano di un'autorizzazione all'immissione in commercio nella Comunità possono essere autorizzati in
paesi al di fuori della Comunità. Questo può essere dovuto alla maggiore prevalenza, in altre regioni,
di malattie o specie bersaglio diverse o a una scelta delle imprese di non commercializzare un medicinale
nella Comunità. Il fatto che un medicinale non sia autorizzato nella Comunità - si legge nel testo- non
indica necessariamente che il suo utilizzo non sia sicuro. Per le sostanze farmacologicamente attive di
tali medicinali la Commissione fissa un limite massimo di residui negli alimenti in seguito al parere
dell'Agenzia.
Le modifiche della direttiva 2001/82/CE (Codice del Farmaco) prevedono che la Commissione definisca
un elenco di sostanze che sono indispensabili per trattare gli equidi, o che comportano un maggiore
beneficio clinico rispetto ad altre opzioni di trattamento disponibili per gli equidi e per le quali
il tempo d'attesa è di almeno sei mesi. E inoltre, l'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE.l'articolo
11, paragrafo 2, terzo comma è sostituito dal seguente: «La Commissione può modificare tali periodi
d'attesa o stabilirne di nuovi. Così facendo, essa può distinguere tra alimenti, specie, vie di
somministrazione ed allegati del regolamento (CEE) n. 2377/90.
Le modifiche del
regolamento (CE) n. 726/2004
sono invece finalizzate ad includere tra i compiti dell'agenzia quello di esprimere pareri sui
livelli massimi di residui di sostanze attive nei biocidi.
(fonte: @nmvi Oggi)

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